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25 maggio 2011

Procedure di mediazione: i primi dati del ministero

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il ministero della Giustizia fornisce i primi dati ufficiali sul flusso della mediazione civile nel periodo che va dal 21 marzo 2011, giorno in cui è diventato obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione, al 30 aprile 2011.

Sono 1.336, su quasi 6mila fra iniziali e sopravvenute, le procedure di mediazione definite in poco più di un mese.

Di queste, 304 hanno avuto buon esito, 1.032 non hanno raggiunto l'accordo.


Fonte: www.giustizia.it

 

A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Avvocato e mediatore


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Note legali

Riconoscimento sentenze estere di separazione e divorzio in Italia e sentenze italiane all’estero (Avv. M. Santini)

Diritto (Copyright immagine xlucas) La legge 31 maggio 1995, n. 218 disciplina oggi il matrimonio tra italiani e stranieri e gli istituti ad esso connessi.

Possiamo affermare che questa riforma è nota perché disciplina il riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione.

Prima dell’entrata in vigore della legge 218/1995, le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale emesse da Autorità straniere trovavano efficacia nel territorio italiano solamente a seguito di una sentenza della Corte d’Appello, che le riconosceva come valide con apposita deliberazione.

Alla stregua dell’art.32 della legge di riforma, in materia di nullità e annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’art.3 della stessa legge, anche qualora uno dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio sia stato celebrato in Italia. Anche la cittadinanza dell’attore, perciò, è sufficiente a fondare la giurisdizione dello Stato italiano.

In tema di legge applicabile alla separazione ed al divorzio, la legge di riforma prevede alcune norme specifiche.

L’art.31 prevede due differenti criteri di collegamento, gerarchicamente coordinati: la legge nazionale comune dei coniugi al momento della separazione o del divorzio o, in alternativa, mancando la prima, quello dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulti prevalentemente localizzata.

Il criterio di collegamento della nazionalità è stato opportunamente contemperato con l’esigenza di dare una regola a tutti i casi i quali abbiamo soggetti di differente cittadinanza. All’occorrenza ci viene incontro il criterio sussidiario flessibile della prevalente localizzazione della vita matrimoniale, il quale applica il principio della prossimità della fattispecie con il Giudice adito.

Nel caso in cui i coniugi risiedano separatamente o abbiano più residenze comuni, si dovrà procedere ad una valutazione comparativa della natura e della durata delle connessioni con i vari Stati di residenza. Dovranno, dunque, essere comparate circostanze quali l’eventuale domicilio comune dei coniugi, il luogo di abituale residenza dei figli, la dislocazione della casa di abitazione e delle altre proprietà dei coniugi e tutti gli altri elementi che possano condurre ad individuare la legge più prossima al rapporto.

Particolare rilievo presenta il criterio sussidiario previsto dall’art. 31 c.2, secondo cui la separazione ed li divorzio, ove non siano contemplati dalla legge straniera, sono disciplinati dalla legge italiana...

 

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A cura dell'Avv. Giuseppe Briganti

Mediazione civile: Alfano, da convegno di oggi indicazioni utili per risolvere criticita’

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) 25 maggio 2011

Il Ministero della Giustizia ha organizzato per oggi, 25 maggio, un convegno dal titolo Mediazione: fra efficienza e competitività che coinvolgerà tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati a questa importante riforma.

“Sarà questa l'occasione - osserva il ministro Alfano - per affrontare con attenzione tutti i nodi già discussi in questi mesi nel confronto con l'Avvocatura e con gli altri protagonisti del circuito della Mediazione”.

“Siamo certi - prosegue il Ministro - che da questo confronto emergeranno le indicazioni utili per apportare le necessarie modifiche all'istituto della mediazione. Quel che è sicuro è che intendiamo anzitutto, in una prima fase, risolvere le criticità emerse in ordine all'individuazione di un criterio di distribuzione territoriale degli affari da mediare, ai profili di indipendenza e imparzialità del mediatore e degli Organismi di Mediazione, oltre all'introduzione dell'assistenza tecnica necessaria degli avvocati nei procedimenti di mediazione, con la possibilità - per quanto riguarda tale assistenza - di accedere al patrocinio a spese dello Stato da parte dei non abbienti”.

“Nel prosieguo del dialogo - conclude il ministro - sarà prioritario, con il contributo determinante degli avvocati, affrontare il problema della riduzione dell'arretrato civile”.

 

Fonte: www.giustizia.it

 

 

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Privacy e sanita’: pubblicate le linee guida del Garante privacy in materia di customer satisfaction

Privacy (Copyright immagine Lublis - Fotolia.com) Il Garante per la protezione dei dati personali comunica di aver fissato le regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

Dal comunicato diffuso dal Garante privacy:

« I sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistititi - effettuati per telefono, per posta, per email, tramite questionari cartacei o form su siti istituzionali - possono riguardare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate.

Poiché nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di dati personali il Garante ha individuato in apposite Linee guida (domani in Gazzetta ufficiale) un quadro unitario di misure e accorgimenti.

Prima di iniziare il sondaggio gli organismi sanitari dovranno valutare se vi sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi. In questo secondo caso non si applicano le Linee guida. Qualora invece si ritenga necessario acquisire dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi  anonimi subito dopo la registrazione.

La partecipazione al sondaggio deve essere sempre facoltativa.

Non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni raccolte nel corso delle attività di customer satisfaction non potranno essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare  materiale pubblicitario.

La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire sempre in forma anonima o aggregata.

Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla salute dell'utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad es. ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad es. tipo di intervento chirurgico), persino dalla  fornitura di particolari ausili (ad es. pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli organismi privati che svolgono direttamente un'indagine di gradimento sui servizi sanitari devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Consenso che non deve essere richiesto dagli organismi sanitari pubblici anche quando conducono sondaggi attraverso le strutture convenzionate.

Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata, sia dagli operatori privati che pubblici, una dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli aspetti e le modalità del sondaggio.

Gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di informativa predisposto dall'Autorità, allegato alle Linee guida ».



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Privacy e salute: pubblicata la nuova guida del Garante privacy

Diritto (Copyright immagine woodsy) Dal sito web del Garante privacy:

« E' necessario chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute? Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle cliniche? Si possono installare telecamere in ospedali e luoghi di cura? Il datore di lavoro può divulgare informazioni sulla salute dei propri dipendenti? Nelle sale d'aspetto il paziente può essere chiamato per nome? Chi può consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente?

Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento.

Il nuovo vademecum del Garante, intitolato "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti", intende offrire indicazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità.

L'intento dell'opuscolo è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura.

Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica". Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati ».




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20 maggio 2011

ADR: proposta di legge sulla “procedura partecipativa di negoziazione assistita da avvocato” presentata da AIAF, Unione Triveneta degli Ordini degli Avvocati e Unione Nazionale Camere Civili

Diritto e Internet (Copyright immagine khz) Il comunicato stampa:

« L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, l’AIAF-Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e l’UNCC-Unione Nazionale delle Camere Civili, hanno elaborato una proposta di legge che prevede l’introduzione nella legislazione italiana della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, sul modello di analoga procedura recentemente approvata dall’Assemblea nazionale francese (legge n. 2010-1609).

La proposta nasce dall’esigenza di contribuire alla soluzione dei problemi della crisi della giustizia civile e alla modernizzazione del “servizio giustizia” nel rispetto dei valori e dei principi che fondano lo stato di diritto, e di tutelare meglio il cittadino consentendogli di pervenire ad un eventuale accordo in modo consapevole e con l’assistenza tecnica di un avvocato, che è garanzia che tale accordo non sia lesivo dei suoi diritti.

La procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato è una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.

In questa procedura la funzione dell’avvocato si amplia, essendogli riconosciuta la competenza non solo a certificare l'autenticità della firma della parte che assiste, ma anche ad attestare, sotto la sua responsabilità, che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti.

Ciò consente di prevedere un procedimento con rito semplificato, che si apre con la presentazione, tramite i legali delle parti, di un ricorso congiunto contenente l’accordo raggiunto con la procedura partecipativa di negoziazione, cui consegue il provvedimento di omologa da parte del Presidente del Tribunale territorialmente competente, senza necessità di fissazione di udienza di comparizione delle parti avanti a sé.

Sul piano sociale, la previsione dell’omologa dell’accordo da parte del giudice assicura la "sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino, e nel contempo il procedimento con rito semplificato garantisce tempi celeri e una riduzione delle spese di giustizia.

La procedura prende l’avvio con la sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri legali. Viene anche assunto l’impegno a tenere riservate le informazioni che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l'ausilio di esperti e consulenti nominati dalle stesse parti.

L’espletamento di questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge.

Nel procedimento con rito semplificato, che prende l’avvio con il deposito di un ricorso che riporta l’accordo raggiunto in sede di procedura partecipativa, il Presidente del Tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l’omologa solo per le ipotesi in cui l’accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, salvo quanto previsto dall'art.14 della proposta di legge. Se il Presidente del Tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, convoca le parti ed i loro difensori invitandoli a completare l’accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.

La proposta di legge prevede l’applicazione della procedura partecipativa anche nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell’interesse dei figli, al fine di cercare una soluzione consensuale.

In tali ipotesi viene previsto che laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sè, visto il parere del Pubblico Ministero, relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo. Qualora l’accordo risulti in contrasto con l’interesse dei figli, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.

Questa procedura, che elimina l’udienza presidenziale qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, impone ai legali delle parti l’obbligo di esperire preliminarmente il tentativo per la loro riconciliazione, dandone atto nell’accordo che verrà poi sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, che sotto la loro responsabilità professionale, certificheranno l'autenticità delle firme e attesteranno che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti.

Tale previsione normativa consegue alla notoria constatazione che il tentativo di conciliazione, da esperirsi da parte del Presidente sia in sede di separazione che di divorzio, da tempo ha assunto il solo significato di un passaggio burocratico d’obbligo, privo di sostanziale contenuto e che non ha mai registrato il benchè minimo dato di successo. L’eliminazione dell’udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente, qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, consente di ottenere evidenti benefici in termini di riduzione dei tempi processuali, delle spese del procedimento e dell’attività giudiziaria, che conseguentemente potrà procedere con tempi più celeri alla trattazione dei procedimenti contenziosi ».




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Gestionale per Organismi di mediazione forensi: il sito web del progetto

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Dal sito web del progetto:

« L'entrata in vigore della normativa sulla mediazione per la conciliazione, chiama gli Ordini ad un gravoso sforzo di organizzazione, sia per la costituzione, che per la gestione degli Organismi di Mediazione. Il Consiglio Nazionale Forense, consapevole del proprio ruolo di impulso, coordinamento e sostegno delle iniziative forensi a livello nazionale, ha inteso sostenere gli Ordini territoriali in questa delicata fase di avvio, predisponendo un programma informatico di gestione che potesse costituire l'asse organizzativo intorno al quale far ruotare l'operatività degli Organismi di Mediazione.

Il programma per gli Organismi di Mediazione costituisce un primo importante  passo   del  Consiglio Nazionale Forense al servizio degli Ordini, secondo le nuove linee tracciate dall'attuale Commissione Informatica, ai cui componenti deve essere rivolto un vivo ringraziamento per la tenacia e il grave impegno prestato alla realizzazione del software, in stretta e costante collaborazione con i tecnici della società informatica incaricata. Per la prima volta si è ritenuto di commissionare un programma specifico, con l'obiettivo di fornire un servizio imprescindibile agli Ordini (e agli Organismi di Mediazione che ne siano emanazione) sollevando gli stessi dai  relativi costi.

Lo scopo è stato quello di costruire un programma rispondente alle esigenze dell'Avvocatura,  conforme al modello di regolamento proposto dal Consiglio Nazionale Forense: ma anche duttile, così da poter essere facilmente adeguato alle varie specifiche caratteristiche dei  regolamenti dei singoli Organismi. L'avere acquistato il programma, e i suoi codici sorgente, consentirà  al CNF il più ampio riutilizzo dello stesso e l'assoluta indipendenza da chiunque nell'apportare le modifiche che strada facendo appariranno necessarie e utili.

La tecnologia utilizzata permetterà inoltre la completa interoperabilità tra i sistemi operativi,  nel completo rispetto dei criteri stabiliti dal Codice dell'Amministrazione Digitale. In tal modo si consente dunque un facile utilizzo del programma a qualsiasi operatore: sia esso l'organismo, l'avvocato, il mediatore o il cittadino.
A tutti dunque i migliori auguri di buon lavoro.

Il Coordinatore
della Commissione Informatica
Cons. Avv. Carlo Allorio »

 

Visita il sito web: www.mediazioneforensecnf.it



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MEDIAZIONE CIVILE, PARTE LA CABINA DI REGIA TRA MINISTERO E AVVOCATURA

17/05/2011 - Oggi si è tenuto il primo incontro tra il capo dell’ufficio legislativo del ministero della giustizia e il presidente del Consiglio nazionale forense

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) « Roma. Nel corso dell’incontro di oggi tra il capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, si sono approfonditi i temi oggetto della riunione con il Ministro Alfano avvenuta il 10 maggio scorso: in particolare si sono esaminate le vie per poter apportare le opportune modifiche legislative e amministrative al sistema della mediazione.
Confermata l’obbligatorietà della assistenza tecnica in tutti i procedimenti di mediazione, si sono identificati i punti essenziali che conseguono a questa previsione, e cioè la soppressione dell’obbligo di informazione del cliente e la soppressione della sanzione dell’ annullamento del mandato; quanto alle tariffe applicabili, si è ipotizzata la interpretazione estensiva delle tabelle vigenti, previa la loro revisione, poiché l’attuale sistema di calcolo è rimasto inalterato dal 2004; si è aggiornato a breve l’approfondimento delle altre questioni prospettate nell’incontro con il Ministro concernenti la obbligatorietà della mediazione, la competenza territoriale dei mediatori, i requisiti di imparzialità e indipendenza, il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione. Si è anche affrontata la problematica del contenimento del contenzioso civile arretrato e della procedura partecipativa di negoziazione assistita dagli avvocati; tutti temi che potrebbero rientrare in un decreto-legge la cui urgenza implicherà un serrato calendario di riunioni di studio e di progettazione.
“L’ Avvocatura, che costituzionalmente è partecipe della funzione di amministrazione della giustizia, proseguirà il suo confronto con il Ministro della Giustizia per migliorare la normativa vigente, rafforzare il sistema di difesa dei diritti dei cittadini, apportare il suo contributo allo sviluppo economico del Paese e difendere altresì il suo ruolo insopprimibile,con progetti coerenti e praticabili, senza accenti corporativi e con atteggiamento responsabile”, ha commentato Alpa.
Il Cnf ha già invitato a una riunione ad hoc i presidenti degli Consigli dell’Ordine (sabato 21 ) e i rappresentanti di Oua e Associazioni forensi (giovedì 19) proprio al fine di condividere con tutta l’avvocatura il percorso appena iniziato ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

 

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11 maggio 2011

Mediazione civile: corso per mediatori professionisti a Cesena - maggio-giugno 2011

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Si segnala il seguente corso per mediatori professionisti, al quale l’Avv. Giuseppe Briganti parteciperà come docente per la parte teorica:

UNCI Formazione

Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con PDG 8/10/2010
a tenere corsi di formazione in materia di mediazione previsti dall’art.4 c.4 del D.M. 23/7/2004 n. 222


Corso in materia di
MEDIAZIONE CONCILIATORI PROFESSIONISTI

Una nuova opportunità professionale:Il corso ha l’obiettivo di formare mediatori professionisti ex art 1 D. Lgs. 28/2010 attraverso il trasferimento delle necessarie conoscenze teoriche, e con il supporto di esercitazioni pratiche. Alla luce della nuova normativa in materia di cui al D. Lgs.28/2010 e del relativo regolamento di attuazione, della ormai obbligatorietà del ricorso alla procedura di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale in molteplici materie, la conoscenza delle modalità e l’acquisizione delle tecniche di gestione dei conflitti all’interno delle procedure divengono per un professionista aggiornato ed attento uno strumento di lavoro essenziale e un aspetto di qualificazione e distinzione in grado di determinare la differenza rispetto alle proposte del mercato. Il professionista così formato si potrà iscrivere negli elenchi dei mediatori presso gli organismi di mediazione riconosciuti.
Per acquisire il titolo, indispensabile per svolgere tale ruolo che può aprire concrete ed ampie prospettive di lavoro, è necessaria a norma di legge una formazione specifica presso Enti accreditati al Ministero della Giustizia.
Tale formazione è opportuna anche per coloro che, in relazione alle proprie attività professionali, sono interessati ad acquisire un’approfondita conoscenza del procedimento di mediazione per assistere le parti nella controversia.

Requisiti per l'accesso al corso:In base al regolamento emanato dal Ministero della Giustizia (decreto ministeriale del 18 Ottobre 2010, n.180) può accedere al Corso per Mediatore Professionista chi possiede un titolo di studio non inferiore al Diploma di Laurea Universitaria triennale ( in qualsiasi materia ) oppure, in alternativa, è iscritto a un ordine o collegio professionale

Obiettivi del corso:Il Corso ha come obiettivo quello di fornire il titolo indispensabile per esercitare l’attività di Mediatore.
Tale obiettivo verrà raggiunto attraverso l’acquisizione della conoscenza sia teorica che pratica del procedimento di mediazione così come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e delle norme collegate ed in evoluzione.

Durata:Il Corso avrà una durata di 54 ore, suddivise in 28 ore di teoria, 22 ore di pratica e 4 ore per gli esami finali (suddivisi in due sessioni).
Per ottenere l’attestato finale riconosciuto dal Ministero di Giustizia è necessario frequentare tutte le 50 ore e superare l’esame di valutazione finale.

Attestati Finali: Il superamento degli esami finali conseguenti alla frequentazione del Corso fornirà il titolo valido per l’iscrizione presso un Organismo di Mediazione.

Materiale didattico: Nella prima lezione verrà consegnato materiale didattico, aggiornato alle ultime norme di legge, compreso del costo di iscrizione.

Luogo:Il Corso si svolgerà a Cesena sala Pasquale Rosati  c/o Azienda Sperimentale Martorano 5 – Via Calcinaro 1920  (vicino uscita Cesena )

Costo:Il costo di iscrizione per partecipante è di 750,00   euro  (esente IVA ex. Art.10. D.P.R. 633/72 ).

Numero Partecipanti:Il Corso è a numero chiuso. Possono essere ammessi fino a un massimo di 30 corsisti per ogni singola edizione del Corso.

Crediti formativi:Si è fatta richiesta di Accreditamento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

 

Programma

Sabato 21 Maggio 2011:

M: 09.00-13.00

Le origini, i principi e le finalità della mediazione
La mediazione e le ADR
Le tipologie di mediazione
L’etica del mediatore
I rapporti con il diritto e il processo

P: 14.00-18.30

Approfondimento del  D.Lgs28
Principi generali dell’Istituto della Mediazione Obbligatoria

Domenica 22 Maggio 2011 :

M: 09.00-13.00

Il DM 180/2010  ( Decreti attuativi )

P: 14.00-18.00

Applicazioni e regolamenti interni agli Organismi
Esempi di domanda all’Organismo
Esempi verbali  Accordo/Mancato Accordo

Sabato 28 Maggio 2011:

M: 09.00-13.00

Caratteristiche del conflitto  -
Analisi del conflitto

P: 14.00-18.30

Esercitazioni pratiche
La  Negoziazione Diretta

Domenica 29 Maggio 2011:

M: 09.00-13.00

La comunicazione : Ostacoli - Comportamenti.

P: 14.00-18.00

Esempi ed Esercitazioni sull’analisi dei comportamenti

Venerdì 03 Giugno 2011:

M: 09.00-13.00

Il procedimento di Mediazione
Il ruolo del Mediatore

P: 14.00-18.30

Esercitazioni pratiche.
Caratteristiche del discorso introduttivo
Le fasi della Mediazione.

Sabato 04 Giugno 2011:

M: 09.00-13.00

Esercitazioni pratiche
La chiusura: modalità

P: 14.00-18.30

Esercitazioni pratiche.
Chiarimenti, descrizione e organizzazione esami finali

Martedì 07 Giugno 2011:

M: 09.00-13.00

Prima sessione di esami (2 prove scritte e 1 prova pratica)

P: 14.00-18.00

Seconda sessione di esami (2 prove scritte e 1 prova pratica).

 

Docenti: PROF. AVV.TO MICHELE GORGA
AVV.TO BRIGANTI GIUSEPPE
Consulente del Lavoro Alessandro SAGGINI
Durante le esercitazioni pratiche e durante gli esami, i Docenti saranno assistiti da altro personale qualificato

 

Per maggiori informazioni:  www.unciformazione.com

 

 

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Mediazione civile e commerciale: esito positivo dell’incontro del 10 maggio 2011 tra Ministro della Giustizia e rappresentanti dell’avvocatura

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il comunicato del Ministero della Giustizia:

« Ad esito di una ampia ed approfondita discussione, terminata a notte fonda, su tutti i nodi più complessi dell’amministrazione della Giustizia civile e del ruolo dell’avvocatura, il ministro della Giustizia, i rappresentanti del CNF ed i presidenti degli Ordini e delle Unioni regionali che hanno accolto l’invito a partecipare all’incontro, si è convenuto di

- introdurre l’assistenza necessaria degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria 

- e di costituire una cabina di regia permanente tra il ministro e l’avvocatura per risolvere il problema urgente dello riduzione dell’arretrato civile,  con il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione,

- la promozione della negoziazione assistita affidata ai difensori,

- la introduzione di limiti per valore alla conciliazione obbligatoria o, in alternativa, la fissazione di tariffe graduate.

La riunione ha segnato un risultato positivo che CNF ed Ordini hanno ottenuto, per la prima volta, dopo molti mesi di tensione, superando polemiche e pregiudizi.

“Oggi ricomincia un cammino comune per il bene della Giustizia in Italia  - ha affermato il Guardasigilli a termine della riunione – questo cammino comune -conclude Alfano- porterà grandi risultati ai cittadini nel segno della efficienza della Giustizia civile” ».

 

Fonte: www.giustizia.it

 

Il comunicato del CNF:

« MEDIAZIONE CIVILE, CNF: POSITIVO PASSO AVANTI CON IL MINISTRO ALFANO, ORA CONTINUARE IL CONFRONTO. CON L’ASSISTENZA TECNICA OBBLIGATORIA PIÙ GARANZIE PER I CITTADINI.

11/05/2011 - Si è tenuto nella notte del 10 maggio l’incontro tra il ministro Alfano e i vertici istituzionali dell’avvocatura per parlare di mediazione e smaltimento arretrato

Roma. Introduzione dell’assistenza necessaria dei legali nei procedimenti di mediazione obbligatoria e riapertura di un confronto a tutto tondo ministro-avvocatura, in una cabina di regia ad hoc, per valutare le altre istanze dell’avvocatura sulla riforma della legge sulla mediazione e sulla disciplina dello smaltimento dell’arretrato civile. Riforme da mandare avanti di pari passo accedendo ad altre soluzioni normative come il coinvolgimento dell’avvocatura nella giurisdizione, la previsione di un istituto di matrice francese come la negoziazione assistita affidata ai difensori, la modifica dell’attuale sistema di mediazione, soprattutto in punto di obbligatorietà ma non solo.
Sono questi i principali contenuti emersi nella lunga riunione notturna tra il ministro della giustizia Angelino Alfano, i rappresentanti del Cnf (il presidente Guido Alpa e il consigliere segretario Andrea Mascherin) e i presidenti degli Ordini e delle Unioni forensi.
“Esprimiamo apprezzamento per la iniziativa del ministro di riaprire il confronto con l’avvocatura, riprendendo un dialogo interrotto; iniziativa raccolta responsabilmente dalle istituzioni forensi. Obiettivo condiviso, infatti, è quello di dare risposte ragionate al problema dell’efficienza del servizio giustizia. La cabina di regia avviata stanotte è il primo passo verso la individuazione delle soluzioni tecnico-normative più adatte allo scopo”, commenta Guido Alpa. Quanto all’assistenza tecnica obbligatoria nella mediazione, il presidente del Cnf evidenzia: “è un primo importantissimo risultato che risponde alla insopprimibile esigenza di garantire al cittadino il diritto di difesa qualificata anche nelle procedure di mediazione, esigenza da sempre perorata dall’avvocatura nel rispetto del ruolo che la Costituzione le riconosce” ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 



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Mediazione: William Ury - La strada dal "no" al "sì" (video)

 

 

 

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Mediazione civile e privacy: il Garante privacy fissa le regole per la mediazione civile

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Procedure semplificate per i mediatori, elevate garanzie per i dati sensibili e giudiziari delle parti

« Con un provvedimento e due autorizzazioni "ad hoc" il Garante privacy ha semplificato procedure e  adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.

La mediazione delle controversie civili è una procedura resa obbligatoria di recente e affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari.

L'intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l'uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno  da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).

Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall'Autorità in cui sono individuati i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e le operazioni eseguibili (raccolta presso l'interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.). Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.

Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati. La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.

La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati ».


Fonte: www.garanteprivacy.it



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Diffamazione e Google Suggest: Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2011

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2011:

« [...] Passando quindi all'esame dei diversi profili di censura mossi da Google all'ordinanza reclamata, al punto 1) Google evidenzia come “le associazioni di parole visualizzate dagli utenti attraverso la funzionalità denominata "Autocomplete" non sono - contrariamente a quanto afferma l'Ordinanza _ "associazioni create dal software" di Google, bensì sono il risultato delle ricerche più popolari effettuate dagli utenti”.

Ritiene il Collegio che la censura sia infondata. Il procedimento attraverso il quale opera il servizio Autocomplete è chiaro e può ritenersi assolutamente pacifico anche per il fatto che sin dal ricorso introduttivo lo stesso ricorrente (come evidenziato in premessa) ha dato atto alla pag. 4 dell'automatismo della ricerca compiuta dal software che raccoglie i termini di ricerca immessi dagli utenti nel web e provvede a restituirli in ordine di popolarità - mediante un algoritmo matematico. Altrettanto ha detto il giudice nel terzo capoverso della parte motiva del provvedimento. In coerenza con tale passo va inteso quello censurato dal reclamante e contenuto nel sesto capoverso dell' ordinanza, ove l'espressione “associazioni create dal proprio software” va inteso appunto come associazioni “elaborate” dal software attraverso il filtro dei termini di ricerca maggiormente utilizzati dagli utenti (come puntualmente descritto al richiamato terzo capoverso dell' ordinanza).

Quanto al punto 2) la società reclamante lamenta che il primo giudice abbia omesso di motivare adeguatamente l'affermazione di responsabilità a suo carico, senza tenere conto delle diffuse argomentazioni che sul punto Google aveva articolato nella memoria di costituzione in relazione al ruolo ed alle responsabilità assegnate all'Internet Service Provider dal D. Lgs. n. 70/2003 che ha recepito la direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico. In particolare osserva la reclamante che “non solo Google ha ampiamente dimostrato in fase cautelare la sua natura di ISP, ma lo stesso ricorrente espressamente riconosce che ai sensi del D. Lgs. n. 70/2003 Google è un hosting provider ed in quanto tale non è responsabile dei contenuti immessi in rete da terzi”.

A tale proposito è opportuno inquadrare l'ambito e le modalità secondo le quali opera la società reclamante. Va anzitutto premesso che il termine "provider" si riferisce, in genere, ad un'azienda o ad un'organizzazione che fornisce un servizio e, in particolare, il termine può riferirsi ad un Internet Service Provider, che è un fornitore di servizi internet. Google è notoriamente un ISP (Internet Service Provider) vale a dire un provider che offre servizi di motore di ricerca. I motori di ricerca sono database che indicizzano i testi sulla rete e che offrono agli utenti un accesso per la consultazione: sono dunque sostanzialmente una banca dati + un software. Per tale ragione i motori di ricerca vengono qualificati come ISP ed operano come intermediari dell'informazione tipici dell'Internet, utilizzando vari strumenti per intermediare appunto le informazioni, tra cui a) una piattaforma tecnologica (il che comporta pagine di web, data-base e software necessari al funzionamento della piattaforma); b) databases e c) softwares (in particolare gli spiders). Il complesso di tale sistema consente di pervenire all'esito della ricerca che è una o più pagine web con una serie di informazioni organizzate dal meccanismo predisposto dal motore di ricerca.

I motori di seconda generazione come Virgilio, Yahoo, Google ecc.... sono sicuramente banche dati in quanto gestiscono un catalogo manuale e/o automatico delle migliori pagine selezionate dal web. Google in particolare è un'enorme banca dati di pagine web prelevate dagli spiders quasi per intero dal web e memorizzate su enormi sistemi di storage residenti presso il suo web-farm.

Dunque i motori di ricerca sono vere e proprie raccolte di dati, informazioni, opere, consultabili attraverso la digitazione di "parole chiave".

Concludendo, i motori di ricerca organizzano informazioni (sia estratte da data-base propri o trovate in rete attraverso spiders) che sono offerte, cosÌ organizzate, all'utente.

Google è un hoster provider, vale a dire un soggetto che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito da altri in piena autonomia - sui propri servers.

Il riferimento normativo per una qualificazione giuridica della posizione dei vari providers è dato dagli art. da 12 a 15 della direttiva comunitaria 2000/31/CE (recepita dal D. Lgs. n. 70/03) relativa ad aspetti giuridici del commercio elettronico e più in generale dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno. Con riferimento alI'host provider la disciplina normativa citata prevede che colui che presta un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da altro soggetto (hosting) non ne è responsabile, a condizione che non sia a conoscenza che l'attività sia illecita o non sia al corrente di fatti o circostanze in base ai quali l'illegalità è apparente o, non appena al corrente di tali fatti, non agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per rendere impossibile l'accesso (art. 14). L'art. 15 esclude poi un obbligo di sorveglianza generale a carico dei providers o un obbligo di ricerca di fatti illeciti, ma prevede l'obbligo di informare l'autorità web dove le stesse figurano presenti) sono il risultato delle ricerche più frequenti e quindi più "popolari" effettuate in precedenza dagli utenti.

Se - come è pacifico -l'associazione tra il nome del ricorrente e le parole "truffa" e "truffatore" è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google per ottimizzare l'accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirne l'operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l'utilizzo del motore di ricerca Google), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l'applicazione di tale sistema può determinare.

Inconferente è l'obiezione mossa dalla società che sostiene di non essere un content provider, di non avere alcun ruolo rispetto al trattamento dei dati presenti sulle pagine dei siti internet gestiti e di proprietà di terzi e che l'abbinamento dei termini non è frutto di una "scelta" del motore di ricerca o dei suoi gestori, bensì "è la semplice rappresentazione di quello che soggetti terzi - gli utenti di internet che accedono al motore di ricerca - hanno ricercato con maggiore frequenza di recente" (pag.7 del reclamo).

Infatti il content provider è un fornitore di contenuti e - come più volte evidenziato - Google è solo un host provider ed in ogni caso nella specie il sig. B. non si lamenta del contenuto del materiale memorizzato sul web, bensì dell'abbinamento di parole che è il frutto del sistema adottato da Google e da intendersi dunque come prodotto di un'attività direttamente riconducibile, come tale, alla reclamante.

D'altro canto è innegabile che il servizio Suggest/Autocomplete opera tramite il trattamento dei dati presenti sulle pagine web immesse da soggetti terzi, adottando come criterio di individuazione del termine utile a completare la ricerca (impostata dall'utente) i termini di ricerca più utilizzati dagli utenti - calcolando in via automatica e con cadenze regolari il numero di volte in cui la parola o la frase è stata inserita dagli utenti nella stringa di ricerca.

Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software messo a punto da Google che determina il risultato rappresentato dagli abbinamenti che costituiscono previsioni o percorsi possibili di ricerca e che appaiono all'utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave.

Dunque è la scelta a monte e l'utilizzo di tale sistema e dei suoi particolari meccanismi di operatività a determinare - a valle - l'addebitabilità a Google dei risultati che il meccanismo così ideato produce; con la sua conseguente responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per i risultati eventualmente lesivi determinati dal meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema di ricerca.

Si tratta di una scelta che ha chiaramente una valenza commerciale ben precisa, connessa con l'evidenziata agevolazione della ricerca e quindi finalizzata ad incentivare l'utilizzo (così reso più facile e rapido per l'utente) del motore di ricerca gestito da Google.

D'altro canto è un falso problema quello prospettato dalla reclamante secondo la quale ove si pretendesse la rimozione a posteriori deIl'associazione censurata "Google che impedisse la visualizzazione di contenuti immessi dagli utenti potrebbe causare lamentele e richieste risarcitorie a carico del motore di ricerca proprio da parte degli utenti che vedrebbero un 'illegittima intromissione dell 'hosting provider nei contenuti da questi immessi nel sito" (pag. 7 della memoria di costituzione di prime cure).

Infatti - come si è descritto in precedenza - il servizio "Suggest/ Autocomplete" non compie alcun intervento diretto sui contenuti memorizzati nel web, ma si limita a compiere su di essi una rilevazione/estrapolazione meramente statistica (e dunque "esterna" rispetto al contenuto) dei dati oggettivi sulla base unicamente della frequenza (c.d. popolarità) dei termini usati dagli utenti nelle ricerche.

Si tratta perciò di un software che solo astrattamente è "neutro" in quanto basato su di un sistema automatico di algoritmi matematici, poiché esso perde tale neutralità ove produca - quale risultato dell'applicazione di tale automatismo basato sui criteri prescelti dal suo ideatore - un abbinamento improprio fra i termini di ricerca.

Né viceversa il solo fatto che la modalità operativa (software) del sistema crea l'abbinamento in maniera automatica può rendere "neutro" - in virtù della mera automaticità con la quale perviene all'associazione di parole - un abbinamento che di per sé non lo è.

Irrilevante ai fini che interessano è poi il rilievo per il quale - secondo Google - "trattandosi di un software completamente automatico,... è evidente l'impossibilità - senza compromettere l'intero servizio - di operare un discrimine tra termini "buoni" e termini "cattivi ", non solo in considerazione del numero indeterminabile di parole con un potenziale significato negativo, ma anche e soprattutto de/fatto che il medesimo termine potrebbe avere significati del tutto diversi se abbinati a parole diverse" (paggg. 12 e 13 del reclamo).

Anche in questo caso la reclamante si pone in una prospettiva diversa da quella introdotta dal ricorrente: ciò che quest'ultimo richiede non è il controllo preventivo sui dati presenti nel sistema, ma quello successivo a posteriori sui risultati della sua operatività. Sotto tale profilo, peraltro, è evidente che resta del tutto irrilevante in questa sede la problematica connessa ai rimedi operativi da adottare direttamente sul software per evitare in maniera sistematica che si pervenga al risultato di abbinamenti impropri - trattandosi chiaramente di aspetti estranei alla cognizione di cui il Tribunale è stato investito. Tanto più che Google ben potrebbe ritenere sufficiente in ipotesi intervenire soltanto in via successiva, provvedendo a rimuovere l'abbinamento solo nei casi in cui ciò fosse richiesto - a fronte di chiare violazioni di diritti di terzi.

Non si deve in ogni caso dimenticare che il software che consente l'accesso al servizio "Suggest/Autocomplete" costituisce unicamente un'agevolazione (nei termini illustrati) offerto da Google ai suoi utenti, la cui eventuale modifica e/o eliminazione non comprimerebbe in alcun modo la libertà degli stessi di accedere alle ricerche offerte dal motore di ricerca Google - alla stessa maniera di quanto accade per gli altri motori di ricerca.

Per tale ragione è il risultato improprio ottenuto con l'applicazione di detto sistema a determinare la responsabilità di chi dello stesso si avvale - irilevante essendo, in tale prospettiva, l'assenza di ogni intenzionalità lesiva nel provider che lo utilizza.

Quanto al punto 3) ritiene il collegio di condividere la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto diffamatoria la semplice associazione al nome del B. delle parole "truffa" e "truffatore". Non pare revocabile in dubbio - anche solo sulla base della comune esperienza - che l'utente che legge tale abbinamento sia indotto immediatamente a dubitare dell'integrità morale del soggetto il cui nome appare associato a tali parole ed a sospettare una condotta non lecita da parte dello stesso.

Né appare idonea a svuotare l'abbinamento in oggetto del ritenuto contenuto lesivo la circostanza (peraltro pacifica in causa) che i risultati di ricerca correlati ai due suggerimenti di ricerca di cui si tratta - una volta attivata la ricerca stessa - siano obiettivamente del tutto privi di contenuti offensivi.

A tale proposito non si può condividere la tesi di Google secondo la quale la suggestione iniziale sarebbe comunque subito eliminata dalla lettura dei contenuti inoffensivi del materiale raccolto all'interno della ricerca stessa. Infatti tali contenuti non sono immediatamente visualizzabili dall'utente, che deve digitare le parole del suggerimento per "entrare" nel relativo contenuto e leggerlo. Per essere indotto a ciò, all'evidenza, egli deve essere mosso da un qualche interesse specifico - in assenza del quale gli resta solo l'originaria ed immediata impressione negativa ingenerata dall'abbinamento di parole.

Obietta in proposito Google che "l'utente di internet è perfettamente in grado di filtrare e di interpretare i contenuti caricati sul web da terzi (a maggior ragione se tali contenuti si limitano ad una stringa di ricerca) e di discernere, vagliare e selezionare le informazioni a disposizione su internet" (pag. 17 del reclamo). Si tratta di affermazione sulla quale questo Tribunale non ritiene di concordare non solo perché priva di ogni riscontro obiettivo, ma anche perché, allo stato ed in considerazione del diverso livello culturale e delle capacità assai variegate in ambito informatico da parte degli utenti di internet, la tesi non appare condivisibile neppure secondo la comune esperienza e buon senso. Da parte di Google si ipotizza un utente smaliziato, che naviga abitualmente in internet, sicuro di ciò che cerca nel sistema informatico, "perfettamente in grado di discernere i contenuti offerti dalla rete": che rappresenta un' immagine certamente corrispondente ad una fetta - ma minoritaria - degli utenti del sistema; utopistica con riguardo all'utente medio del sistema e certo alla grande maggioranza di essi.

Irrilevante è altresì la circostanza che le parole censurate siano state individuate dal sistema automatico di completamento della ricerca (secondo i criteri di operatività già descritti) essendo esse presenti in parte in un articolo redatto dallo stesso B. ed in parte in contenuti immessi nel sistema dagli utenti. Si tratta di un profilo da considerarsi pacifico ma ininfluente ad elidere la responsabilità di Google, per le considerazioni già espresse laddove si è evidenziato che è il risultato dell' operatività automatica del sistema - qualora determini associazioni improprie di termini - a fondare la responsabilità di Google.

La ritenuta valenza diffamatoria dell'associazione di parole che riguarda il reclamato è innegabilmente di per sé foriera di danni al suo onore, alla sua persona ed alla sua professionalità. Negare - come fa Google - che una condotta diffamatoria non generi nella persona offesa un danno quantomeno alla sua persona significa negare la realtà dei fatti ed i riscontri della comune esperienza. La potenzialità lesiva della condotta addebitata alla reclamante - suscettibile, per la sua peculiare natura e per le modalità con cui viene realizzata, di ingravescenza con il passare del tempo stante la notoria frequenza e diffusione dell'impiego del motore di ricerca Google - giustifica il legittimo accoglimento, da parte del giudice di prime cure, del ricorso in via d'urgenza pure sotto il profilo del periculum in mora; anche in considerazione della difficoltà obiettiva di provare e quindi liquidare il danno nella sua effettiva consistenza, avuto riguardo altresì alla circostanza (rilevabile dal sito del B. ed in ogni caso non contestata) che il reclamato utilizza il web per la propria attività professionale.

L'accertata infondatezza dei moti vi dedotti con il proposto reclamo ne comporta il rigetto, con la conseguente condanna di Google a rimborsare a controparte le spese della presente fase.

Esse vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate [...] »




A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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Mediazione: corso di formazione per mediatori a Padova e Firenze – ente di formazione Union Concilia

Guidamediazionecivile.it e Iusreporter.it segnalano
UNION CONCILIA - Ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE


Il Corso mira a creare mediatori professionali e autonomi, e a fornire agli iscritti i principali elementi teorici e pratici della mediazione stragiudiziale.

Nello specifico saranno trattate le fonti normative e, attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni, i partecipanti alla fine del corso entreranno in possesso delle principali tecniche e degli strumenti per condurre la risoluzione dei conflitti e aiutare le parti a raggiungere la negoziazione in maniera efficace.


Programma del corso
1° lezione Introduzione
Introduzione alla mediazione, principi e natura dell’ADR (Alternative Dispute Resolution)
Quadro normativo nazionale e internazionale

2° lezione Perché la mediazione
Risoluzione delle dispute in ambito giudiziale ed extragiudiziale
Mediazione valutativa e mediazione facilitatavi.
Mediazione obbligatoria, volontaria, demandata dal giudice

3° lezione Prime fasi della Mediazione
Metodologia delle procedure conciliative e aggiudicative di negoziazione
L’istanza di mediazione: forma e contenuti.
Istanza congiunta e istanza separata

4° lezione Svolgimento e conclusione della mediazione
Ruolo del mediatore, delle parti e degli avvocati nel procedimento.
Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa
La fase dell’accordo (come si stila un contratto di conciliazione e conclusione delle procedure)

5° lezione Dopo la mediazione
Effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione
Le responsabilità del mediatore: obblighi e deontologia.

6° lezione Esercitazioni pratiche
Esercitazioni pratiche con simulazioni di tentativi di conciliazione.
I vantaggi della conciliazione
Prova e valutazione finale (tramite test a risposta multipla e simulazione di conciliazione)


Si segnalano i corsi:

PADOVA 2011

16/06 (9.00-13.00/14.00-19.00)
17/06 (9.00-13.00/14.00-19.00)
18/06 (9.00-13.00/14.00-19.00)
23/06 (9.00-13.00/14.00-19.00)
24/06 (9.00-13.00/14.00-19.00)
25/06 (9.00-13.00/14.00-17.00)

FIRENZE 2011

30/06 (9.00-13.00/14.00-19.00)
1/07 (9.00-13.00/14.00-19.00)
2/07 (9.00-13.00/14.00-19.00)
14/07 (9.00-13.00/14.00-19.00)
15/07 (9.00-13.00/14.00-19.00)
16/07 (9.00-13.00/14.00-17.00)

 

Segnalazione aggiornata al 10 maggio 2011 sulla base delle informazioni fornite dall’organismo di mediazione

 

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e il modulo di iscrizione manda senza impegno un messaggio a guidamediazionecivile.it utilizzando questo modulo e specificando il tuo interesse per i corsi dell'ente "Union Concilia" tramite l'apposita casella




www.guidamediazionecivile.it – La tua guida on-line sulla mediazione

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05 maggio 2011

AVVOCATI E MEDIAZIONE: IN ARRIVO NUOVE REGOLE DEONTOLOGICHE PER I LEGALI MEDIATORI

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Il Cnf ha deciso di integrare il codice deontologico per disciplinare i comportamenti degli avvocati che svolgono funzione di mediatore

« Il Consiglio nazionale forense sta elaborando, sulla scorta di un lavoro preparatorio già svolto dalla commissione deontologia, una integrazione del codice deontologico forense per disciplinare il comportamento dell’avvocato che assuma le funzioni del mediatore/conciliatore.

I coordinatori delle commissioni consultiva, deontologica, mediazione e conciliazione e gruppo di lavoro sull’attività giurisdizionale sono stati investiti venerdì 29 aprile dal plenum del Cnf di formulare una proposta di testo di un nuovo canone deontologico che, da una parte, preveda un generalizzato obbligo di osservanza degli obblighi propri della nuova funzione e che poi declini, nella successiva articolazione, i profili delle possibili incompatibilità, conflitti di interessi, responsabilità in caso di proposta di conciliazione non conforme al diritto etc. “In attesa e indipendentemente dagli sviluppi giurisdizionali e politici sulla mediazione”, rileva il Consiglio, “la messa a punto deontologica appare passaggio urgente e ineludibile, nella scia della linea d’azione generale del Consiglio che se, da una parte, è impegnato a contrastare ed a far superare le criticità della mediazione così come disciplinata dalla attuale normativa, dall’altra non può e non deve sottrarsi alla responsabilità di fornire il dovuto e doveroso supporto ai Consigli degli Ordini per il governo dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e nelle sue ricadute disciplinari”.

Il Consiglio ha ritenuto opportuno procedere per questa strada tenendo conto del fatto che la violazione da parte dell’avvocato-mediatore civile degli obblighi propri come fissati dalla normativa attualmente in vigore determina per lui conseguenze sul piano disciplinare valutabili dal Consiglio dell’Ordine “sia se si ritenga che l’esercizio dell’attività di mediatore civile da parte di un avvocato rappresenta una manifestazione di attività professionale, sia se si ritenga il contrario”.

In particolare la legge 69/2009 prescrive per il mediatore un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e lì imparzialità del conciliatore; il decreto legislativo 28/2010 parla di imparzialità del mediatore, di riservatezza, di inutilizzabilità nell’eventuale successivo giudizio di quanto appreso nel procedimento di mediazione; e impone il divieto di conflitti di interessi; il dm 180/2010, infine, stabilisce che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni commesse da professionisti iscritti ad albi e collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.

Il gruppo di lavoro dovrà elaborare rapidamente il testo da sottoporre ai Consigli degli Ordini per le loro osservazioni, da formulare “in un congruo ma contenuto termine temporale”.

Contemporaneamente, saranno oggetto di approfondimento anche possibili profili deontologici dell’avvocato che assiste tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione, stante l’applicazione delle attuali regole deontologiche proprie dell’attività professionale. D’altra parte, segnala il Cnf, i Consigli degli Ordini stanno già inoltrando quesiti chiedendo delucidazioni sulle prime applicazioni della legge ».

 

Fonte: www.consiglionazionaleforense.it

 

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Mediazione civile: pubblicate in GU le autorizzazioni del Garante privacy

Conciliazione nelle controversie civili e commerciali (Copyright foto olly - Fotolia.com) Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2011 due autorizzazioni rilasciate dal Garante privacy con riguardo alla mediazione civile e commerciale:

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione n. 161/2011)

Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attivita' di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Deliberazione n. 162/2011)



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CONVEGNO ACCESSO AI CONTENUTI AUDIOVISIVI E STRATEGIE D’IMPRESA NELLO SCENARIO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE – Roma, 13/05/2011

Iusreporter.it segnala

CONVEGNO
ACCESSO AI CONTENUTI AUDIOVISIVI E STRATEGIE D’IMPRESA
NELLO SCENARIO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Università Europea di Roma, Aula Magna
Via degli Aldobrandeschi 190, Roma
Venerdì 13 maggio 2011, ore 9.00

INDIRIZZI DI SALUTO
P. PAOLO SCARAFONI, L.C.
Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma
ALBERTO GAMBINO
Direttore del Dipartimento di Didattica e di Ricerca in Scienze Umane
Ordinario di Diritto Privato nell’Università Europea di Roma
INTRODUCE
ANDREA STAZI
Docente di Diritto comparato, Università Europea di Roma
RELAZIONI
GIANLUIGI MAGRI
Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
MARIO FILIPPONI
Head of Institutional Affairs Sky Italia
GIORGIA ABELTINO
Policy Counsel Google Italy
TAVOLA ROTONDA
EVOLUZIONE DEL MERCATO DELL’AUDIOVISIVO E MODELLI REGOLAMENTARI
Modera:
RAIMONDO ASTARITA
Direttore Comunicazione American Academy in Rome
Ne discutono:
STEFANIA ERCOLANI
Docente di Diritto dell’informazione, Università di Roma La Sapienza
FRANCESCO GRAZIADEI
Docente di Diritto industriale, Università LUISS Guido Carli
PAOLO MARZANO
Presidente Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore
AUGUSTO PRETA
Presidente Italian Chapter International Institute of Communications
EUGENIO PROSPERETTI
Docente di Business Models for ICT, Università di Roma La Sapienza
ANDREA RENDA
Centre for European Policy Studies, Bruxelles
GIOVANNI MARIA RICCIO
Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
GUIDO SCORZA
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
CONCLUSIONI
VINCENZO ZENO-ZENCOVICH
Ordinario di Diritto comparato, Università di Roma Tre

LIGHT LUNCH

A seguire avrà luogo la riunione del Comitato Scientifico della rivista
“Diritto Mercato Tecnologia”, www.dimt.it.

L’incontro attribuisce n. 7 crediti formativi per la formazione continua degli Avvocati
Le immagini del convegno saranno trasmesse in diretta streaming su www.dimt.it

Coordinamento scientifico-organizzativo: Davide Mula, Università Europea di Roma, email: dmula@unier.it
Università Europea di Roma – Via degli Aldobrandeschi 190 – 00163 Roma



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Link a siti pirata: motori di ricerca e responsabilita’ per contributory infringement

Diritto e Internet (Copyright immagine clix) Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20-22/03/2011, nel noto caso “About Elly”, ha statuito quanto segue:

« [...] -Sul merito del caso e sulla sussistenza del fumus boni iuris: che, nel merito, la questione posta dal caso in esame è quella della imputabilità alla parte resistente Yahoo, unica legittimata nel procedimento, nella sua qualità di provider gestore del servizio di Web Search, della responsabilità per contributory infringement per la attività di gestione del motori di ricerca nella misura in cui questi effettuano, attraverso specifici links, il collegamento a siti "pirata", che permettono la visione in streaming o il downloading e peer to peer del film "About Elly" senza autorizzazione da parte della PFA, titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera e quindi in lesione del diritto patrimoniale di autore;

-che non vi è contestazione tra le parti circa la liceità degli atti di pirateria digitale in sé, in quanto in violazione dei diritti di proprietà intellettuale (sulla illiceità del fenomeno vedi tra tante Trib. Roma, 17 marzo 2008, e precedenti e successive conformi), ma la contestazione verte piuttosto sulla esenzione o no da responsabilità del gestore del motore di ricerca quale intermediario;

-che la questione si distingue in due sottoquestioni, di cui l'una reagisce sull'altra, di cui la prima è questione di fatto, e consiste nell'accertamento del funzionamento del motore di ricerca da un lato e del ruolo del suo gestore dall'altro;

-che la seconda questione invece è questione di diritto, e consta da un lato della interpretazione degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, e dall'altro della soluzione del conflitto apparente tra le predette norme e quelle degli artt. 156 S.S. della legge 22 aprile 1941 Legge sul diritto di autore, come sostituiti dalla d.lgs. 16 marzo 2006, di attuazione della direttiva 48/2004/CE c.d. direttiva enforcement, al fine della identificazione delle regole del caso in esame;

-che circa il funzionamento del sistema di Web Search, da quanto è dato evincere a una sommaria valutazione dai fatti tecnici prospettati dalle parti, su richiesta dell'utente di Internet, che inserisce alcune parole chiave (meta tags), il motore ricerca gli fornisce i risultati della ricerca- reperiti nella massa di informazioni presenti nel sistema in base ad algoritmi matematici e ordinati in base a formule statistico-matematiche- in forma di links con siti web, c.d. siti sorgente;

-che dunque se da un lato il gestore del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni in generale non svolge un ruolo attivo e quindi non ha conoscenza dei, e non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link, dall'altro però, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai cd Urls (Uniform Resource locator), è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo invece materia del contendere in difetto peraltro della partecipazione a giudizio del webmaster, la eliminazione dei contenuti dei siti pirata;

-che la possibilità di rimozione dei collegamenti è comprovata dalla stessa risposta di MCS alla diffida di PFA, con cui la società si dichiara "disponibile alla rimozione di tali indicizzazioni", richiedendo all'uopo la comunicazione degli URLs (doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente);

- che nella citata direttiva sulla società della informazione il legislatore definisce il servizio della società della informazione come l'insieme dei servizi prestati a distanza mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

- che gli artt. da 14 a 17 della direttiva sulla società dell'informazione regolano la responsabilità del provider rispetto agli artt. 14,15 e 16 dell'access provider, che esercita una attività di mero trasporto delle informazioni (c.d. Mere conduit), del caching providing , che esercita attività di memorizzazione temporanea delle medesime e dell'hosting provider, che esercita attività di memorizzazione di informazioni;

-che l'art. 17 sancisce per detti destinatari nella prestazione dei servizi della società dell'informazione sopradescritti l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, e su questo presupposto le disposizioni che precedono prevedono un generale esonero da responsabilità per la illiceità delle informazioni, con determinate deroghe, che attengono principalmente nell'art. 14 allo svolgimento di un ruolo attivo nella trasmissione delle informazioni nell'art. 15 al mancato rispetto delle informazioni medesime e nell'art. 16 alla effettiva conoscenza della loro illiceità o all'esercizio di una "autorità o controllo"sul destinatario del servizio, mentre l'Italia, a differenza di altri Paesi Europei (Spagna e Portogallo), non ha ritenuto di adottare norme specifiche per i motori di ricerca e i cd hyperlinks;

-che per il combinato disposto in particolare degli artt. 15 e), 16 b) e 17 commi 2e 3 i prestatori di servizio sono invece destinatari del duplice obbligo di informazione della autorità giudiziaria e amministrativa sulla illiceità delle informazioni e di adempimento degli ordini di rimozione e disabilitazione delle due predette autorità (sulla portata di detti obblighi vedi Trib. Roma 14 aprile 2010 Fuvap c Telecom, in una fattispecie relativa ad access provider );

-che nel sottosistema speciale di nome sulla società delle informazioni, la norma di esonero da responsabilità, speciale e derogatoria rispetto al principio generale di responsabilità della impresa per le proprie attività, ha la propria ratio nella generale presunzione di inesigibilità di un controllo del gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi costi che questo porrebbe a carico dell'impresa e che -questa passerebbe al consumatore (vedi la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale europeo, pag. 13), nonché nella scelta legislativa di allocazione dei costi che derivano da detti illeciti non al provider ma alle vittime dei medesimi,

-che tale scelta deriva da un bilanciamento legislativo di interessi, tra l'interesse alla libera circolazione delle informazioni (la c.d. libertà di Internet), anche quale profilo della libertà di manifestazione del pensiero, protetta da tutte le Costituzioni europee, che si presume ostacolata da un obbligo generale di sorveglianza dell'impresa sulle informazioni stesse, e gli interessi protetti dalle singole norme che sanzionano illeciti;

-che pertanto una interpretazione conservativa e orientata costituzionalmente di dette disposizioni non può estendere l'ambito dell'esonero dall'obbligo di vigilanza oltre l'ambito di non esigibilità di una vigilanza generale, fermo restando l'obbligo di controllo su specifiche informazioni individuate, e l'esonero da responsabilità oltre il limite della mancata conoscenza della impresa della illiceità delle informazioni;

-che in tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea nella sentenza della Grande sezione 23 marzo 2010, in sede di interpretazione pregiudiziale dell'art. 14 della direttiva sulle società dell'informazione in una fattispecie di remissione della Court de Cassation in tre controversie tra la Louis Vuitton Mallettier SA ed altri e Google France per la responsabilità di quest'ultima nella gestione del motore di ricerca AWords (CGE C236/08 e C238/08 Louis Vuitton Mallettier SA vs GoogleFrance);

-che infatti la Corte ha enunciato il principio secondo cui " l'art. 14 deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati, Se non ha svolto un siffatto ruolo detto prestatore non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato, salvo che essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi" (sottolineatura dell'estensore)

-che gli art. 14, 15 e 16 sopracitati portano tutti un ultimo comma che prevede che "la autorità giudiziaria .. .può esigere, anche in via di urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività.. .impedisca o ponga fine alle violazioni commesse";

-che possono rinvenirsi nella giurisprudenza italiana ed europea precedenti favorevoli alla interpretazione sopraproposta (vedi Trib. Roma, 16 dicembre 2009, che, in una fattispecie relativa all'hosting provider, ancora la responsabilità alla " conoscenza della esistenza di materiale sospetto" e, in termini, Court d'Appel de Paris- 19 marzo 2009,. SARL Publison vs SARL GoogleFrance e SAS Yahoo France, che in una fattispecie relativa alla gestione dei motori di ricerca, ha fondato la esclusione di responsabilità dei gestori sul fatto che i medesimi avevano attivato una procedura di allerta per i terzi al fine di . identificare le informazioni illecite e di esercitare quindi una vigilanza mirata: "retrouver l'auteur des commentaires et agir a sono encontre" e che il terzo non se ne era valso, affermando espressamente che "l'exploitant du moteur de recherche n'echappe pas a tuote responsabilit et celle ci peut etre engagée tant pour les fautes, imprudences ou negligences qu'il commet dans l'exercise de son activitè");

-che anche la sentenza della High Court of Justice sopracitata, in fattispecie non del tutto in termini, in quanto di responsabilità di Google Inc per concorso in diffamazione a mezzo del search engine, vi è invero un distinguo tra il caso in esame, in cui la responsabilità è stata esclusa, e quello dei precedenti citati in cui l'intermediario era a conoscenza dell'illecito (casi Godfrey v demon Intemet ltd e Bunt v Tilley, par. 35 ss.; lo stesso principio dell'esonero da responsabilità a condizione che non sia stata accertata la "conoscenza attuale" è affermato nella sentenza del Judgado de lo Mercantil di Madrid Palomo vGoogle Inc del 13 maggio 2009 citato dalla Corte inglese);

-che soltanto la giurisprudenza statunitense, così interpretando il Copyright Act, richiede, per la responsabilità del provider e la presenza di un direct infringement, e cioè di una contraffazione diretta, la intenzionalità della medesima (US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, 10 marzo 2006, Parker v Google ;

-che, con riferimento in particolare alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'art. 156 lda, attuando la direttiva enforcement, prevede una inibitoria a difesa di tali diritti per impedire "la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore di una violazione che dell'intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione";

-che la interpretazione soprarichiamata delle disposizioni citate della direttiva sulla società dell'informazione, che lasciano uno spazio alla regola di responsabilità dei providers intermediari, fa superare l'apparente confitto tra le norme di tale direttiva e quelle della direttiva enforcement e tra le relative norme - di implementazione italiane, garantendo anche la tutela di diritti che, quali diritti di proprietà, per gli artt. 17 e 47 della Carta di Nizza hanno rango di diritti fondamentali (CGE, sentenza 12 settembre 2006, C. 479/2004 caso Lasedisken), da difendersi con un ricorso effettivo;

-che nel caso in esame Yahoo può essere definita come intermediario della società dell'informazione, e precisamente come caching provider che ha la gestione diretta dell'omonimo motore di ricerca, con cui procede alla indicizzazione dei siti e, mediante il c.d. crawling, alla formazione di copie cache dei loro contenuti, con memorizzazione temporanea delle informazioni;

-che non è specificamente contestato dalla parte resistente che, nell'esercizio di tale attività, alla digitazione delle parole chiave "About Elly" parte del consumatore navigatore il Web search fornisca una serie di links con siti che trasmettono in tutto o in parte il film, senza avere la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico, nella titolarità di PFA, e quindi in contraffazione del diritto di autore sull'opera cinematografica, tutti siti quindi pirata, a eccezione di quello ufficiale del film;

-che tale circostanza è stata portata a conoscenza di Yahoo da una diffida di PFA (doc 2 del fascicolo di parte ricorrente), e da quel momento l'intermediario è stato posto a conoscenza della illiceità dei contenuti di quei siti e in condizione di esercitare un controllo successivo, a cui è speculare la pretesa legittima del titolare del diritto di proprietà intellettuale di disabilitazione del link per l' accesso ai medesimi, non essendo rilevante in questo contenzioso la rimozione del loro contenuto;

-che in tale stato di fatto, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale, non essendo il suo agire, nella consapevolezza dell'illecito, coperto dalla esenzione di responsabilità, e quindi destinatario, quale intermediario i cui servizi sono utilizzati per la violazione, delle misure di inibitoria preventiva previste dalla legge sul diritto di autore;

-Conclusioni: che per tutte le ragioni sopraesposte dunque, la domanda cautelare di inibitoria della continuazione o della ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film "About Elly", mediante il collegamento a mezzo del motore di ricerca ai siti che lo riproducono ,diversi da quello ufficiale del film, può essere accolta nei confronti di Yahoo, gestore del motore omonimo, e deve essere respinta nei confronti di Google e MCS, che non gestiscono i relativi motori di ricerca;

-che non appare invece opportuno in questo caso disporre le due misure accessorie richieste, quanto a quella di fissazione di una penale per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, perché le modalità di attuazione della ordinanza mediante la disattivazione dei links possono richiedere un tempo tecnico non preventivabile in questa sede, e quanto a quella di pubblicazione perché non necessaria né per la informazione al consunatore-navigatore, a cui l'accesso al sito è comunque inibito dalla mancanza di collegamento, né per la prevenzione della ripetizione dell'illecito da parte di altri concorrenti, e cioè delle società di gestione degli altri motori di ricerca, soggetti di un mercato poco affollato in cui le informazioni circolano rapidamente, né per la reintegrazione del patrimonio della società lesa, che la diffusione della informazione in sé non garantisce dallo sviamento di clientela [...] »

 

A cura dell'Avvocato Giuseppe Briganti, avvbriganti.iusreporter.it
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