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31 gennaio 2005

PROCESSO TELEMATICO. Processo civile: da oggi le cause si fanno on-line! (Avv. G. Briganti) - Documenti @ IuSReporteR.it

Processo civile: da oggi le cause si fanno on-line!

di Giuseppe Briganti

Con un decreto recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (DM 14/10/2004), il Ministero della giustizia ha finalmente dettato le regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Il processo telematico, le cui fondamenta erano state già gettate anni addietro (DPR 123/2001), può dunque ora cominciare a diventare una realtà.

Secondo la normativa in parola, tutti gli atti e i provvedimenti del processo civile potranno essere redatti in forma di documenti informatici sottoscritti con firma digitale. [...]


Processo civile: da oggi le cause si fanno on-line! - Documenti @ IuSReporteR.it

PRIVACY. Varato dai Garanti Ue il piano 2005 per la privacy (nl. 239, www.garanteprivacy.it)

Garante Privacy

Varato dai Garanti Ue il piano 2005 per la privacy
Entro quest'anno un'informativa ai cittadini da utilizzare in tutti i Paesi membri e ispezioni "sincronizzate" a livello europeo.


Per migliorare l'attuazione dei principi della direttiva comunitaria sulla protezione dei dati, i Garanti europei hanno elaborato un modello di informativa da utilizzare in tutti i Paesi dell'UE ed hanno programmato la preparazione di attività ispettive "sincronizzate" a livello europeo entro il 2005.

Sia il Primo Rapporto della Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 95/46/CE (pubblicato il 15 maggio 2003, v. Newsletter 12 - 25 maggio 2003), sia i risultati dell'Eurobarometro pubblicati nel febbraio 2004 (v. Newsletter 23 -29 febbraio 2004) hanno tracciato un quadro caratterizzato da luci ed ombre per quanto riguarda l'effettiva trasposizione dei principi comunitari e la percezione dell'efficacia di tali principi da parte di imprese e cittadini europei.

Per questo motivo le Autorità di protezione dati nei Paesi UE hanno da tempo focalizzato la propria attenzione sull'effettiva attuazione dei principi della direttiva in materia, ed hanno sviluppato numerosi strumenti (seminari sulla gestione dei ricorsi e delle segnalazioni, reti ad-hoc per lo scambio di informazioni, reti ad-hoc per la lotta allo spam) che, a vario livello, sono finalizzati a potenziare il rispetto dei principi comunitari.

Con i due documenti adottati di recente, le Autorità hanno fissato i punti qualificanti di un programma che porterà entro il 2005 all'organizzazione di una serie di ispezioni e controlli sincronizzati in tutti i Paesi dell'Unione rispetto a settori di particolare complessità e/o interesse per i cittadini (http://www.europa.eu.int/...pdf), ed hanno approvato un modello di informativa utilizzabile dai titolari in tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva (http://www.europa.eu.int/....pdf). Nel redigere tali documenti, si è tenuto conto in modo particolare delle osservazioni formulate dalla Commissione europea e da cittadini ed imprese attraverso l'Eurobarometro.

Al fine di migliorare il rispetto e l'applicazione pratica delle normative nazionali in materia, la "Declaration on Enforcement" approvata dal Gruppo delle Autorità europee di protezione dati ha previsto l'elaborazione di approcci comuni comprendenti indagini ed accertamenti ispettivi "sincronizzati" in rapporto ad alcuni settori che risultano essere particolarmente problematici nella maggioranza dei 25 Paesi UE. Tali attività potranno essere svolte con approcci diversi (questionari ad hoc, ispezioni in loco, richieste di documentazione), ma comunque uniformi a livello UE, previa la definizione del settore di interesse e delle finalità dell'accertamento. Il modello di questo tipo di iniziative è costituito dalle analoghe attività condotte, ad esempio, dall'Autorità di controllo comune Schengen.

Per quanto concerne l'armonizzazione delle disposizioni in materia di informativa, i Garanti hanno puntato sull'elaborazione di un' "informativa modello" redatta in termini chiaramente comprensibili ed utilizzabile da tutti i titolari di trattamento secondo un approccio "stratificato". Questo significa che la prima linea è rappresentata dalla versione sintetica dell'informativa, ma è possibile transitare con facilità ai livelli successivi se l'interessato ritiene necessario approfondire il quadro relativo al trattamento in oggetto. I Garanti hanno delineato le caratteristiche di tale informativa-modello anche sulla scorta della Risoluzione adottata in materia dalla Conferenza internazionale delle autorità di protezione dati, tenutasi a Sydney nel 2003 (v. Newsletter 15-21 settembre 2003) e del dibattito successivamente svolto a Wroclaw, in Polonia, durante la Conferenza internazionale del 2004.

Come si è detto, l'interessato riceverebbe, in prima battuta, un'informativa sintetica contenente gli elementi essenziali previsti dalla Direttiva 95/46/CE (identità del titolare, finalità del trattamento, eventuali informazioni ulteriori se necessarie alla luce delle specifiche circostanze del caso), oppure un'informativa più dettagliata contenente le informazioni definite "ulteriori" dalla Direttiva (in particolare, destinatari dei dati, possibili trasferimenti dei dati a soggetti terzi, modalità per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica ed opposizione da parte degli interessati) alla luce delle specifiche circostanze del trattamento. La scelta dell'informativa più appropriata sarà lasciata al titolare in rapporto alla configurazione del trattamento, ma resta ferma la necessità di prevedere un'informativa completa e particolareggiata alla quale l'interessato possa accedere contattando direttamente il titolare stesso (via telefono, posta ordinaria, telefax) oppure via Internet.

I Garanti hanno sottolineato, inoltre, che in alcuni casi può essere indicato il ricorso a pittogrammi o immagini per fornire in maniera sintetica ed efficace l'informazione sulla natura del trattamento in corso (si veda, ad esempio, il caso della videosorveglianza o dell'impiego di etichette "intelligenti" RFID).

27 gennaio 2005

LINK. ArLex

"CHE COS’E’ ARLEX?

ARLEX (acronimo di Archivio Legislativo) è una banca dati normativa informatizzata specializzata nelle politiche dell’Istruzione, della Formazione Professionale, del Lavoro e dello Sviluppo Locale. ARLEX, inserita in un sito Internet, costituisce il nucleo centrale di un sistema informativo e rappresenta lo sviluppo di un preesistente archivio normativo, nel quadro delle attività dell’Area Studi Istituzionali e Normativi (SIN) dell’ISFOL.

La banca dati nasce con l’obiettivo di superare la concezione statica, propria di un archivio normativo tradizionale, per adeguarsi ad una concezione dinamica che favorisca lo scambio interattivo, creando, altresì, una rete di cooperazione con altre fonti di informazione.

Il sistema informativo realizzato, adeguato per l’utente finale, è:

focalizzato sugli specifici ambiti dell’Istruzione, della Formazione Professionale, del Lavoro e dello Sviluppo Locale;
organizzato per argomenti (ad es.: educazione degli adulti, apprendistato, stage e tirocini, ecc.)
articolato in fonti normative primarie e secondarie.

ARLEX offre una normativa completa suddivisa in:

normativa comunitaria;
normativa nazionale;
normativa regionale.

PERCHE’ ARLEX?

L’Isfol, e in particolare l’Area Studi Istituzionali e Normativi (SIN), ha, dunque, sentito l’esigenza di mettere a punto una banca dati informatizzata che nasce dal “basso” vale a dire, parafrasando il principio di sussidiarietà, ascoltando le esigenze specifiche di coloro che, ai vari livelli, si occupano delle politiche dell’Istruzione, della Formazione Professionale, del Lavoro e dello Sviluppo Locale (sondaggio curato dall’Area SIN nel luglio del 2000). Essa si caratterizza per le seguenti specificità:

Una banca dati normativa ad hoc per le materie dell’Istruzione, della Formazione Professionale, del Lavoro e dello Sviluppo Locale;
Una banca dati accessibile gratuitamente;
Una banca dati facilmente consultabile;
Una banca dati che contiene, oltre al testo giuridico completo, una sintesi dei suoi elementi principali;
Una banca dati aggiornata;
Una banca dati che promuove l’interazione e la cooperazione tra i Soggetti istituzionali e gli Enti ed Agenzie che operano a vario titolo nelle materie di riferimento;
Una banca dati che permette all’utente di dialogare con gli operatori del sito;
Una banca dati che contiene le ultime novità;
Una banca dati che contiene link di collegamento con altre fonti documentarie esistenti, in particolare con le fonti dirette di soggetti istituzionali, nazionali e comunitari;
Un “help” sulle modalità di consultazione.

In sintesi, il “motto” di ARLEX è

affidabilità - assicurata attraverso l’accertamento della fonte e controlli di qualità;
attualità - assicurata attraverso procedure di selezione ed immissione dati;
completezza dell’informazione sulle tematiche di riferimento.

CHI SIAMO

L’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) è un Ente di ricerca di diritto pubblico che dal 1973 rappresenta l’ente di riferimento a livello nazionale nelle politiche dell’Istruzione, della Formazione Professionale, del Lavoro e dello Sviluppo Locale (per ulteriori informazioni visita il sito www.isfol.it ). La centralità dell’Istituto ha condotto alla necessità di soddisfare, con strumenti sempre più rapidi e veloci, le richieste di informazioni provenienti, sia dalle Istituzioni nazionali e regionali sia dagli operatori specializzati."

25 gennaio 2005

COMMERCIO ELETTRONICO. Commercio elettronico e micropagamenti online - la questione dialer (A. Polimeni su www.filodiritto.com)

Filodiritto: Commercio elettronico e micropagamenti online - la questione dialer - Dott. Antonino Polimeni

Commercio elettronico e micropagamenti online - la questione dialer

Dott. Antonino Polimeni

Nel commercio elettronico, vista la assoluta assenza di ogni forma di contatto, una problematica rilevante è costituita dalle forme di pagamento.

Tale tematica, assume ancora maggiore rilievo nella fornitura di beni e servizi, fattispecie in cui non è prevista la consegna materiale di un bene all'acquirente, risultando così impossibile il metodo di pagamento "in contrassegno", mezzo tradizionale applicato alla rete, forma rassicurante per l'acquirente che effettua il pagamento al corriere nel momento in cui la merce viene recapitata.

In questi ultimi 10 anni l'evoluzione dell'e-commerce ha individuato come mezzo di pagamento più idoneo quello tramite carta di credito. I motivi principali sono la velocità delle transazioni, l'universalità di alcuni istituti emittenti e la improvvisa diffusione della carta di credito, ormai acquisibile da chiunque, che tra l'altro ha trovato in alcuni istituti bancari forme meno impegnative sotto l'aspetto delle garanzie e della responsabilità, come, ad esempio, la carta di credito "ricaricabile".

Ma a fronte di una tale capillarizazione dei titoli di credito, è rimasta una sciocca diffidenza nei confronti dell'utilizzo delle carte di credito online. Sono molto rari, in realtà, i casi di truffa, e con qualche piccola accortezza si può davvero utilizzare la propria carta di credito in tutta sicurezza.

Il problema si pone ancor più quando il pagamento in questione è un "micropagamento" ovvero un piccolo contributo di scarsa entità, molto frequente, nonché molto richiesto da un buon numero di attività online.

24 gennaio 2005

PRIVACY. Il codice deontologico per finanziamenti e credito al consumo (nl. 237, www.garanteprivacy.it)

Garante Privacy

Il codice deontologico per finanziamenti e credito al consumo
Maggiori garanzie per i numerosi cittadini che chiedono prestiti, mutui, dilazioni di pagamento, leasing e carte di credito


Sono pronte le regole applicabili in particolare nel settore del credito al consumo, in base alle quali prenderanno il via il prossimo 1° gennaio 2005 i "sistemi di informazioni creditizie" che subentrano alle cosiddette "centrali rischi" private.

É stato, infatti, definitivamente varato dal Garante (Stefano Rodotà. Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) il codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori.

Il codice dovrà essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le cosiddette "centrali rischi", nonché banche, società finanziarie o società di leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Alcune regole sono applicabili anche alle altre due centrali rischi pubbliche gestite presso la Banca d'Italia.

Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l'affidabilità, la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento.

Rispetto a tali attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del rischio creditizio sono emersi, in questi anni, diversi problemi relativi all'esattezza e alla completezza delle informazioni riguardanti i clienti, ai tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del debito, ecc.

La delicatezza della materia e gli effetti che la circolazione di queste informazioni determinano sull'accesso al credito dei consumatori, hanno indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore.

I lavori preparatori del codice hanno richiesto un'istruttoria particolarmente impegnativa. Il testo preliminare è stato sottoposto anche all'attenzione delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (Cncu), che hanno formulato proprie osservazioni (pubblicate sul sito dell'Autorità). Vi è stata anche una consultazione pubblica sul testo preliminare.

Ne è scaturito un insieme di regole di comportamento che, a norma di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dai soggetti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti.

Le nuove regole introducono significative garanzie, in particolare su:

la maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara;
l'esattezza e la pertinenza dei dati nonché le esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti nei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato;
i tempi per segnalare le "morosità" (nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi;
le richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni. Se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni;
le "sofferenze" successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati;
le informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni;
le procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;
i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.
Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali

Il codice entrerà in vigore il 1 gennaio 2005. Le società che gestiscono i sistemi o che vi partecipano avranno a disposizione alcuni mesi per adeguarsi al nuovo sistema di gestione dei dati.


Le nuove regole sui sistemi di informazioni creditizie
Scheda di sintesi

Prendono il via a partire dal 1 gennaio 2005 nuove regole "certificate" dal Garante sulla gestione dei "sistemi di informazioni creditizie".

Il codice deontologico è stato sottoscritto il 12 novembre da tutte le associazioni rappresentative del settore con il contributo di varie associazioni di consumatori, ed è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le attuali "centrali rischi" private erano sorte senza una base normativa prima della legge sulla privacy del 1996. Per anni, si sono determinati innumerevoli contenziosi sulle informazioni relative ai c.d. "cattivi pagatori", sulla loro esattezza e sui tempi di conservazione, che duravano cinque anni ed oltre. Un rilevante numero di persone lamentava una lesione della propria dignità e reputazione, ed effetti negativi sull'accesso al credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali: al centro delle controversie i tempi eccessivamente lunghi di conservazione specie per piccoli ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti di lievi importi, informazioni non sempre esatte o aggiornate, resistenze burocratiche nel correggere i dati.

Si tratta di archivi gestiti solo da alcune società o consorzi, ma consultati da tutte le banche e dagli intermediari finanziari. Alcune registrano solo informazioni negative (inadempimenti), altre anche informazioni positive (i finanziamenti accordati, anche se non c'è un mancato o ritardato pagamento).

Ora, un codice deontologico vincolante sul piano normativo (se non è rispettato il trattamento dei dati è illecito, può esporre a sanzioni e anche al risarcimento del danno) fissa nuove garanzie per gli interessati.

Si chiarisce cosa è lecito raccogliere e come mettere legittimamente in circolazione notizie relative a prestiti, finanziamenti, dilazioni di pagamento, acquisti rateali di beni al consumo, altre facilitazioni finanziarie, richieste di carte di credito, concernenti consumatori e imprese.

C'è una maggiore distinzione tra informazioni relative a lievi indebitamenti da un lato e sovraesposizioni finanziarie o artifizi e raggiri dall'altro. Più possibilità per le finanziarie di individuare chi opera il c.d. "credit shopping" (frazionamento del credito presso diverse finanziarie), tempi più brevi di conservazione in rete dei dati relativi a lievi inadempimenti. Informazioni più selezionate, individuate meglio nella loro origine e aggiornate più accuratamente.


Informativa agli interessati
Introdotte diverse occasioni di spiegazione e di maggiore informativa preventiva e successiva agli interessati, sia direttamente, sia attraverso alcune comunicazioni al pubblico anche via Internet.
Obbligo per banche e finanziarie di utilizzare un modello unico di informativa semplificata che dovrà essere inserito in modo chiaro ed evidente nella modulistica dei finanziamenti.
Più chiarezza, nel caso in cui nel caso in cui si utilizzino metodi statistici di valutazione del rischio creditizio e dell'affidabilità della persona, sugli indicatori o punteggi del credit scoring.

Vi è più chiarezza su come esercitare in concreto i propri diritti.


Dati valutativi
Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: "cattivo pagatore". Non si possono usare codici o codifiche occulti per classificare i clienti: se si usano, l'interessato deve poterne capire bene il significato. Ci sono annotazioni speciali a garanzia dell'interessato quando è contestata la qualità del bene acquistato.


Dati esatti
I "sistemi di informazioni creditizie" possono contenere solo dati esatti. Il codice impone vari riscontri sull'esattezza e sull'aggiornamento delle informazioni. Più chiarezza su chi immette i dati nel sistema ed è maggiormente tenuto a correggerli.


Dati essenziali
C'è più attenzione nel prevenire un eccesso di informazioni rispetto allo scopo: il trattamento dei dati deve essere limitato alle sole informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite.

C'è una separazione tra dati sugli inadempimenti e altri dati tratti da archivi pubblici.


Niente dati sulle bollette o carte telefoniche
Tra i partecipanti ai sistemi non figurano le società di telefonia, che avevano iniziato a collaborare con le centrali rischi in termini che il Garante aveva già considerato illeciti.

Il problema degli inadempimenti nel settore della telefonia e fuori del credito al consumo sarà considerato a parte in futuro.


Dati sensibili
Le banche dati dei "sistemi di informazioni creditizie" non possono contenere dati sensibili o giudiziari.


L'informazione su terzi
I dati personali conservati devono riguardare solo il debitore (un consumatore, un'impresa o un libero professionista) ed eventuali coobbligati, non terzi che non abbiano un collegamento giuridico con il debitore stesso.


Avviso agli interessati
Quando si determina un ritardo nel pagamento, l'interessato ha diritto di essere avvertito prima della registrazione nel sistema e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli.


Quando e come si registrano i dati sull'interessato
Vi sono più controlli prima di immettere le informazioni in rete, e successivamente.

Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai "sistemi di informazioni creditizie" solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate.

Nel caso di sistemi con informazioni sia positive, sia negative, i termini per i consumatori è di 60 giorni o in caso di mancato pagamento di almeno 2 rate mensili.

L'obiettivo è impedire segnalazioni frettolose che non tengano conto dei fatti sopravvenuti.


Tempi di conservazione dei dati
Il codice deontologico limita i tempi di conservazione dei dati a seconda della gravità degli adempimenti.

Le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati possono essere conservate 1 anno (in passato si arrivava sino a 5 e in alcuni casi anche oltre) per i ritardi non superiori a due rate o mesi oppure 2 anni per i ritardi superiori.

La notizia sul fatto che pende una richiesta di credito è conservata in rete non oltre 180 giorni. Se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia) i dati possono essere conservati per 30 giorni.

Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate per un massimo di a 3 anni dalla scadenza del contratto o dalla data successiva in cui è cessato in altro modo il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso.

Le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a tre anni e si vedrà nel 2005 se scendere ulteriormente a due anni o mantenere tale termine.


Accesso ai dati da parte dell'interessato
All'interessato è dovuta la massima trasparenza. L'interessato ha diritto di accesso e il riscontro alla sua richiesta deve essere tempestivo e completo. L'interessato può integrare, eliminare o modificare i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie.

Vi è più chiarezza e meno burocraticità nel modo con cui i diritti possono essere esercitati sia presso la banca o finanziaria, sia presso il sistema.

Accesso ai dati da parte di banche e finanziarie
Vi è l'obbligo del segreto per chi consulta i sistemi.
L'accesso ai dati deve essere giustificato dalla pendenza di una richiesta o di un rapporto di credito. Non accedono al sistema le società di recupero crediti. Crescono le misure di sicurezza dei dati. I concreti utilizzatori (presso banche, intermediari finanziari o soggetti che chiedono una dilazione di pagamento) dovranno essere opportunamente individuati in un numero limitato e formalmente designati come responsabili o incaricati del trattamento. La consultazione deve essere tecnicamente congegnata in modo da evitare che il sistema fornisca dati relativi a soggetti diversi da quello oggetto dell'interrogazione o ammetta interrogazioni di massa.


No al marketing
I dati detenuti dai "sistemi di informazioni creditizie" non possono essere usati per fare marketing, ricerche di mercato, pubblicità, vendita diretta di prodotti.


Controlli e sanzioni
Tutti i gestori dei "sistemi di informazioni creditizie", gli intermediari e gli altri soggetti che partecipano ai sistemi saranno soggetti alle sanzioni amministrative e penali del Codice e tenuti al risarcimento del danno, in aggiunta ad altre misure sanzionatorie previste sul piano dell'autodisciplina (richiami formali, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema, pubblicazione della notizia della violazione).

Introdotti controlli periodici anche a campione con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Controlli più specifici da parte del Garante.


Tempi di attuazione
Il codice entra in vigore il 1° gennaio 2005. per la maggior parte degli adempimenti gli operatori hanno tempo fino al 30 aprile 2005. Altre disposizioni transitorie riguardano le nuove informative agli interessati e la conservazione dei dati positivi.

PRIVACY. Convertito il decreto milleproroghe: privacy, giudici onorari, infermieri e incendi (www.altalex.com)

Convertito il decreto milleproroghe: privacy, giudici onorari, infermieri e incendi

Convertito definitivamente il decreto-legge n. 266 del 9 novembre 2004, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, c.d. "decreto milleproroghe".

Con la legge n. 306 del 27 dicembre 2004 il Parlamento ha apportato talune modifiche al decreto. In particolare sono stati allungati i tempi per l'esercizio da parte del Governo di deleghe legislative ed è stato prorogato al 31 marzo 2005 il termine entro il quale le società cooperative dovranno adeguare i propri statuti.

Confermati i differimenti dei termini in materia di privacy, giudici onorari, infermieri e prevenzione incendi.

(Altalex, 30 dicembre 2004)

20 gennaio 2005

PRIVACY. Per i notai in arrivo un decalogo semplificato (nl. 236, www.garanteprivacy.it)

Garante Privacy

Per i notai in arrivo un decalogo semplificato
Presto sintetizzate modalità agevoli per gestire in modo condiviso la normale attività notarile


I notai potranno disporre di nuovi suggerimenti e indicazioni pratiche per completare in modo semplificato l'attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali. Come annunciato dal Segretario generale del Garante, Giovanni Buttarelli al recente Congresso nazionale dei notai, si avrà presto un breve decalogo, messo a punto in collaborazione da Garante e Consiglio nazionale, che riassumerà le "regole del giuoco" al fine di permettere alla categoria di perseguire gli scopi professionali, tenendo conto delle regole già stabilite che assicurano riservatezza e pubblicità. Saranno previste brevi informative alla clientela in forma sintetica e colloquiale. Non ci sarà alcun obbligo di sostituire con codici identificativi i nomi delle parti sui fascicoli. Verranno ricordati i vari presupposti del trattamento equipollenti al consenso dell'interessato. Si forniranno, inoltre, altre indicazioni pratiche per adempiere agevolmente all'adozione delle misure di sicurezza (graduate secondo la delicatezza delle informazioni) e alla redazione, nel caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari in via informatica, del documento programmatico (dps) entro il 30 giugno 2005.

Le indicazioni sono contenute in un parere del Garante reso nei giorni scorsi al Consiglio nazionale del notariato in risposta ad alcuni quesiti formulati sulla corretta applicazione della normativa da parte dei notai. La disciplina sulla protezione dei dati personali non pone in discussione la peculiarità della funzione notarile e si affianca alle regole generali sul segreto professionale per assicurare l'integrità e la disponibilità dei dati, indicando come debbano essere custoditi e trattati in concreto. Da questa disciplina i notai possono trarre vantaggi, svolgendo la professione in condizioni operative più sicure.

Oltre all'adozione delle cosidette "misure minime", ai notai, in qualità di titolari del trattamento, spetta predisporre ogni altra misura di sicurezza necessaria per ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato, distruzione o perdita, anche accidentale di dati personali.

Una prima guida operativa è già disponibile sul sito dell'Autorità per agevolare la redazione del dps, ma il Garante si è impegnato a collaborare per varare presto un decalogo ad uso pratico sui principali adempimenti in materia di privacy nello svolgimento dell'attività notarile. Importanti chiarimenti sono stati già anticipati per confermare l'esclusione dalla notificazione di larghissima parte dei trattamenti effettuati. Alcune prime indicazioni sono state fornite anche per ciò che riguarda i tempi di conservazione di dati e documenti. É già chiaro, infine, che non occorre sostituire il nome delle parti sul fascicolo cartaceo con un codice identificativo: è sufficiente adottare opportune precauzioni per rendere la documentazione accessibile solo al personale autorizzato.

19 gennaio 2005

LINK. EuropaMarche

EUROPAMARCHE

La pubblicazione del primo portale regionale concernente le politiche comunitarie rappresenta un tassello ulteriore del processo informativo che la Regione Marche ha attivato nel corso degli ultimi anni e sino ad oggi condotto con il ricorso a supporti prevalentemente cartacei. Il sito si pone quindi l’obiettivo di rispondere ad un’esigenza diffusa di informazioni dettagliate ed approfondite, ma anche semplici e dirette, che diano la possibilità di cogliere tempestivamente occasioni ed opportunità legate all’appartenenza del nostro paese all’Unione Europea.

Esso rappresenta anche il tentativo di promuovere una diffusa consapevolezza della cittadinanza europea e di avvicinare le Istituzioni alla comunità locale e regionale, al fine di condividere il processo di costruzione dell’Unione.

L’offerta di questo nuovo servizio appare ancor più strategica nel momento contingente in cui si avvia la nuova fase di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006. Quest’ultima inciderà infatti in maniera consistente sul territorio regionale per perseguire la promozione di un positivo equilibrio economico e sociale, la riduzione delle disparità regionali, il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale.

L’offerta del sistema informativo su rete telematica, l'organizzazione dei dati e la metodologia di accesso consentono inoltre di garantire alla consultazione i necessari connotati di:

chiarezza, supportando l'utente nell’individuazione univoca delle aree tematiche di interesse e delle molteplici opportunità di finanziamento disponibili;

tempestività, attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche (Internet e posta elettronica) che consentono la consultazione ed il reperimento di informazioni in tempo reale (il sito verrà aggiornato settimanalmente e, a chi si registrerà on line, verrà inviata una news letter con le principali novità pubblicate);

flessibilità, grazie alla possibilità di personalizzare i percorsi di fruizione delle informazioni contenute nella Banca Dati;

completezza, offrendo l'opportunità di accedere direttamente ai documenti ed ai siti ufficiali.

LINK. Costituzionalismo.it

Costituzionalismo.it

Il gruppo di persone che ha promosso questo sito si propone di sollecitare il dibattito tra gli studiosi delle diverse discipline interessate alle ragioni del costituzionalismo, operando entro una prospettiva dichiarata. Il nostro "punto di vista", le specifiche ragioni di politica culturale e la professione di metodo alla base di quest'iniziativa sono rese esplicite in due editoriali Le ragioni di una rivista nuova, di Gianni Ferrara e Le ragioni di un impegno nuovo, di Gaetano Azzariti.

In particolare, la Direzione e la Redazione intendono chiedere alla comunità scientifica ed accademica un proprio contributo di pensiero su argomenti periodicamente scelti dai promotori del sito e in base a sollecitazioni esterne.

Il sito Costituzionalismo.it si compone di diverse rubriche.

Lo spazio intitolato "Sulla teoria costituzionale" raccoglie scritti di carattere fondamentalmente teorico, orientato dall'intento di elaborare le problematiche di fondo connesse alle ragioni delle dottrine del costituzionalismo in chiave di rivisitazione critica. Si ritiene, infatti, indispensabile tornare a riflettere sui paradigmi che hanno fin qui definito lo statuto disciplinare del costituzionalismo moderno, per indagare la loro tenuta e valutare le trasformazioni che la forza materiale dei fatti determina sul diritto costituzionale attuale. Questa rubrica, come la successiva, ha carattere monografico, in una successione di "fascicoli", che verranno normalmente introdotti da un editoriale in cui s'indicheranno le ragioni della scelta del tema, e in cui si segnaleranno le relazioni tra l'argomento sottoposto ad analisi e il costituzionalismo.

La rubrica intitolata "Costituzionalismo alla prova" ha anch'essa carattere monografico. Distinta in "fascicoli", vuole riflettere sulle più significative vicende della realtà contemporanea, al fine di valutarne la riconducibilità alle dottrine del costituzionalismo. Si è convinti, infatti, che diversi sono i fatti e le vicende politiche che, con frequenza crescente, sottopongono il nostro sistema costituzionale a forte tensione. Ragioni di "realismo" costituzionale impongono di prendere nella massima considerazione i particolari, ma anche chiari segni di disagio costituzionale, apparendo espressione di una crisi non passeggera del costituzionalismo contemporaneo. Anche in questo caso i singoli "fascicoli" verranno normalmente introdotti da un editoriale in cui si segnaleranno le ragioni della scelta del tema.

Nella sezione intitolata "Commenti" sono discussi, non ogni avvenimento costituzionalmente rilevante, ma solo quei fatti, atti o eventi che si ritiene possano significativamente incidere sulle vicende storiche del costituzionalismo. In particolare ci si concentrerà ad esaminare quei casi che possono rilevare nei rapporti tra diritto e potere, eguaglianza e diritti.

La colonna delle "Notizie" è pensata in connessione con la precedente sezione: anche in questo caso non s'intende fornire una panoramica completa di tutti i fatti, atti o eventi più o meno costituzionalmente rilevanti, bensì le segnalazioni saranno inserite solo se ritenute significative in base ai criteri precedentemente indicati.

17 gennaio 2005

PRIVACY. Accesso non autorizzato al fascicolo personale (nl. 235/2004, www.garanteprivacy.it)

Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale

Accesso non autorizzato al fascicolo personale
Due dipendenti di una p.a. hanno utilizzato illecitamente per fini personali i dati sulla salute di un altro collega e di un suo familiare


Un nuovo, grave episodio di trattamento illecito delle informazioni sulla salute di un dipendente pubblico e di un suo familiare. L'Autorità ha ordinato all'amministrazione di adottare ogni misura di sicurezza per impedire il ripetersi di gravi atti lesivi della riservatezza, e di fornire idonee disposizioni al personale. Gli atti sono stati trasmessi, come d'obbligo nei casi di uso illecito di dati sulla salute, alla magistratura.

A sollevare la vicenda è stato un funzionario in servizio presso una questura che contestava la divulgazione di informazioni sulla sua salute e di quella di sua madre, conservate nel proprio fascicolo personale, avvenuta anche tramite una lettera inviata ad alcuni dirigenti da parte di altre due dipendenti dello stesso ufficio.

Nella lettera, secondo il dipendente, erano riportati, virgolettati, frasi e dettagli relativi a permessi di cui si contestava la legittimità, usufruiti per assistere la madre handicappata; si formulavano poi critiche su alcune prestazioni lavorative. Il funzionario, insoddisfatto della risposta ricevuta dalla questura alla quale si era rivolta contestando quanto successo, ha presentato ricorso al Garante. In questa sede, ha ribadito le proprie richieste chiedendo la cancellazione della lettera dal protocollo dell'archivio del personale, perché i dati in essa contenuti sarebbero stati raccolti in violazione di legge, e di porre fine al trattamento illecito dei suoi dati personali. Nel ricorso si sottolineava anche il grave danno derivato dal fatto che le due dipendenti avessero potuto accedere liberamente senza autorizzazione e senza motivo al suo fascicolo personale. L'amministrazione a giustificazione del suo operato, affermava dal canto suo che già dal 2001 aveva dato disposizioni per l'organizzazione del lavoro d'archivio e che la lettera non è stata mai inserita nel fascicolo dell'archivio, ma è stata trattenuta dal dirigente incaricato di verificarne il contenuto. La questura comunicava, inoltre, di aver interessato dell'accaduto la Procura della Repubblica.

Il Garante ha accolto il ricorso del dipendente ed ha ordinato all'amministrazione di adottare ogni idonea misura di sicurezza per evitare il ripetersi di episodi analoghi. Dalla documentazione è emerso, infatti, che le due dipendenti hanno trattato in modo illecito dati personali e sulla salute del funzionario e della madre, utilizzandoli per formulare proprie rimostranze all'amministrazione. Una delle due non era neanche autorizzata ad avere accesso ai fascicoli dei dipendenti, mentre l'altra, seppure autorizzata, ha utilizzato indebitamente i dati per fini personali diversi da quelli di servizio. É risultata inammissibile, invece, la richiesta dell'interessato di cancellazione della lettera.

Dopo l'entrata in vigore del Codice, chi effettua un trattamento illecito dei dati personali, specie se sensibili, rischia la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre, per mancata adozione delle misure di sicurezza, si può essere puniti con l'arresto fino a due anni o con una ammenda fino a cinquantamila euro.

Diritto del lavoro: L'ISTITUTO DELL'ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO - Documenti @ IuSReporteR.it

CAMERA ARBITRALE REGIONALE DEL LAZIO
LODO ARBITRALE 25/10/2004 Arbitro Avv. Maurizio Danza

(art.412 ter c.p.c - Accordo Quadro Pubblico Impiego 23/1/2001)

Sanzione disciplinare irrogata ai sensi degli artt.90 e 91 CCNL Scuola 2002-2005 per inosservanza ordine di servizio - infondatezza - difetto di motivazione dell’ordine di assegnazione a plesso scolastico collaboratore scolastico - violazione contratto integrativo d’istituto - nullità della sanzione per difetto di motivazione e mancanza di prova avvenuta affissione codice disciplinare - accoglimento e condanna istituto scolastico.

Facsimile di richiesta di conciliazione ed arbitrato

13 gennaio 2005

LINK. abConsul

abConsul

Network interprofessionale

LIBRI. L'innovazione tecnologica nell'internazionalizzazione d'impresa

Pubblicazione a cura di Andrea Lisi e Davide Diurisi - Edizioni Simone, 2005
"L'innovazione Tecnologica nell'Internazionalizzazione d'impresa"

Il volume-vademecum "L'innovazione tecnologica nell'internazionalizzazione
d'impresa" (a cura di Andrea Lisi e Davide Diurisi - Edizioni Simone, 2005)
rappresenta una guida essenziale per imprenditori, professionisti e
amministratori che desiderino investire le proprie energie in quell'ambito
complesso, comprendente problematiche strategico-aziendali e strettamente
giuridiche, che è l'e-business internazionale.

Il volume, predisposto per conto della CCIAA di Pordenone, è di taglio
pratico e sintetico, quindi mira a fornire risposte e spunti di riflessione
finalizzati a far percepire ai protagonisti dell'E-Business quanto delicata
sia la loro "missione".

L'obiettivo principale di questo vademecum è, pertanto, quello di far
riflettere prima di investire in maniera approssimativa nel mercato virtuale
e globale proponendosi come "strumento di navigazione"; trae la sua essenza
da studi, esperienze e da una serie di seminari in favore dell'impresa
sviluppati in varie CCIAA italiane, a partire proprio dalla Camera di
Commercio di Pordenone.

Il testo è corredato da una serie di FAQ oltre che da un Glossario dei
termini più usati e rappresenta l'ideale prosecuzione dei tanti percorsi
formativi e dell'attività di progettazione curata dallo Studio Associato D&L
di Lecce, responsabile del portale www.scint.it .

Presto in tutte le librerie.

Il volume si può acquistare on line dal sito delle edizioni simone
all'indirizzo http://www.finanzelavoro.it/catalogo/vfl_246.htm!

11 gennaio 2005

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. Il 'Data Protection Working Party' e la questione della conservazione dei dati di traffico (G. Barbon su www.diritto.it)

Diritto & Diritti - rivista giuridica on line

Il "Data Protection Working Party" e la questione della conservazione dei dati di traffico.

di Giancarlo Barbon

***

Imporre ai providers la conservazione preventiva di tutti i dati di traffico (telefonico, Internet, di posta elettronica) è contrario alla Convenzione europea dei diritti umani. E questo a prescindere dal fatto che i dati sul traffico telefonico, Internet o di posta elettronica, siano stati richiesti per concrete esigenze di indagini giudiziarie e di polizia. Così si è espresso recentemente il Gruppo di Lavoro europeo sulla protezione dei dati personali ( "ARTICLE 29 Data Protection Working Party") con Parere n.9/2004 adottato il 9 Novembre 2004.

Il Parere rappresenta una ferma risposta alla proposta di decisione-quadro del Consiglio Ue presentata da quattro Paesi europei (Francia, Irlanda, Regno Unito, Svezia - doc. 8958/04 del 28 aprile 2004), volta ad obbligare i providers dei Paesi europei a conservare, per un periodo che varia dai 12 ai 36 mesi, tutti i dati di traffico e localizzazione utilizzati per fornire servizi di comunicazione (servizi di telefonia, compresi SMS e MMS, servizi internet, posta elettronica, voice-over-IP, FTP, servizi su banda larga), a prescindere dal fatto che ne sia stata richiesta copia a fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati. I dati in questione sono quelli necessari ad identificare la fonte e la destinazione di una comunicazione, i servizi usufruiti, l’ora e la durata di una comunicazione, il tipo di comunicazione, l’apparecchiatura utilizzata e la localizzazione della comunicazione.

10 gennaio 2005

PRIVACY. 'Molte falsita' sulla privacy a scuola'. Il Garante: una leggenda metropolitana (www.garanteprivacy.it)

Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale

"Molte falsità sulla privacy a scuola". Il Garante: una leggenda metropolitana


Non è vero che i voti scolastici devono restare segreti, non è vero che gli studenti devono 'nascondere' la propria fede religiosa, non è vero che i risultati degli scrutini devono rimanere clandestini". Secca smentita del Garante alle notizie del tutto infondate riguardanti la privacy nelle scuole.

Notizie che, nonostante le pronte e numerose precisazioni del Garante, non smettono di essere riportate anche da quotidiani a carattere nazionale, senza le necessarie verifiche. L'Autorità (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene, dunque, doveroso chiarire in maniera decisa ancora una volta che tali notizie non sono vere. Siamo di fronte a una vera e propria leggenda metropolitana.

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni o gli scrutini, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa.

Mai, in nessun caso, un tale provvedimento è stato preso, né, tanto meno, esso è previsto dall'attuale legge in vigore, il Codice in materia di tutela dei dati personali entrato in vigore il primo gennaio di quest'anno.

Dal 1997 il Garante si sforza, anche con comunicati stampa, di ricordare che i risultati degli scrutini – che non sono, peraltro, dati sensibili, soggetti a speciali tutele - devono essere al contrario pubblicati anche dopo l'avvento della normativa sulla privacy, essendo ciò previsto da una specifica disciplina in materia e rispondendo a principi di trasparenza.

Il 9 febbraio di quest'anno, un'ordinanza del Ministro per l'istruzione ricorda peraltro che anche i punteggi attribuiti come crediti scolastici a ciascun alunno sono pubblicati nell'albo degli istituti, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale. In ciascun albo va anche pubblicato l'esito degli esami, "con la sola indicazione della dizione non promosso nel caso di esito negativo". Analoghe soluzioni sono state indicate in passato in varie ordinanze ministeriali del 2001 e del 2003 .

Così come non esiste alcun provvedimento del Garante che proibisce agli alunni di rendere nota la fede religiosa o che ostacola le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli alunni all'ora di religione. Il necessario rispetto della volontà di ciascuno di mantenere riservate alcune informazioni sulla propria persona, infatti, non va confuso con la libertà, costituzionalmente protetta, di ognuno di manifestare liberamente le proprie convinzioni, anche di natura religiosa.

Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati "sensibili". Il "Codice" contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante.

La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante.

Roma, 3 dicembre 2004

LINK. FanoTV.it

FANO TV.it

Emittente comunitaria - Il primo portale d'informazione di Fano

06 gennaio 2005

LINK. Tribunale di Pesaro - vendite immobiliari e mobiliari

Tribunale di Pesaro e Fano

"Attraverso le nostre pagine avrete la possibilità di effettuare ricerche delle esecuzioni immobiliari e mobiliari in corso presso questo tribunale, oltre a reperire la relativa modulistica ed una serie di informazioni utili per partecipare alle vendite giudiziarie."

LIBRI. La tutela della proprieta' dinanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo

La tutela della proprietà dinanzi alla
Corte europea dei Diritti dell’Uomo
, di
Fabio Buonomo, Giuffrè Editore, 2004
Scheda Volume

Quando si parla della
Corte europea dei diritti
dell’uomo, gli operatori
del diritto italiani sono portati a
pensare prevalentemente alle
condanne per eccessiva durata
dei processi ed all’ingegnoso
sistema di prevenirle (o solo
aggirarle?) escogitato dal legislatore
nazionale con la legge 89 del
2001. Invece, nell’interpretazione della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e dei suoi protocolli addizionali,
il case law di questa autorevole
sede giurisdizionale internazionale offre
un sempre maggiore contributo alla
definizione di problematiche lasciate
aperte dagli ordinamenti nazionali:
coll’ausilio di un approccio comparatistico
raffinato e tutto sommato originale,
il sistema convenzionale europeo
così interpretato fissa maggiori o diversi
standard di tutela delle libertà
fondamentali.
Il nuovo impulso che la Corte ha ricevuto
dalla semplificazione delle procedure
d’accesso avvenuta nel novembre
1998 - rispetto al quale l’imminente
varo del quattordicesimo protocollo
intende rappresentare una razionalizzazione
- nei confronti del nostro
Paese s’è tradotto in un aumento esponenziale
del contenzioso contro
l’Italia: al di sotto della mole ingente
dei ricorsi per l’eccessiva durata delle
procedure giudiziarie, è andato emergendo
una realtà assai più variegata,
coltivata da una parte dell’ambiente
forense italiano ed incentrata sulle vicende
che più comunemente incidono
sulla vita di tutti i giorni. Si tratta della
lesione del diritto al pacifico godimento
dei propri beni, tutelato dall’articolo
1 del protocollo addizionale e che
sta conducendo negli ultimi anni alle
condanne per equa soddisfazione più
cospicue mai accordate dal consesso
giudiziario strasburghese. In tale ottica
varie sono le fattispecie maggiormente
interessate, e tutte registrano nella giurisprudenza
della Corte un accorto bilanciamento
per valutare a che livello
si realizza la rottura del giusto equilibrio
tra l’interesse pubblico e quello
del singolo.
Da un lato vi sono gli sfratti e la relativa
impossibilità di entrare in possesso
dei propri immobili - a causa dell’assenza
della forza pubblica che coadiuva
l’azione dell’ufficiale giudiziario -
nonostante l’esistenza di una decisione
giurisdizionale in merito. Dall’altro
lato vi è tutta la vicenda espropriativa,
che rileva a sua volta sotto vari profili:
i vincoli preordinati all’esproprio, che
implicano un’inedificabilità che rende
inutilizzabile il bene (il che - protratto
nel tempo e congiuntamente all’assenza
di un indennizzo - determina il venir
meno del pieno godimento del
bene); il principio dell’accessione invertita,
che proprio la Corte europea
denunciò per prima come priva di una
base legale a fondamento delle spoliazioni
che l’amministrazione ha compiuto
e compie da anni sulla base di un
semplice decreto d’occupazione d’urgenza;
infine lo scrutinio della Corte
s’è applicato anche per il quantum debeatur
che, sulla base di recenti modifiche
legislative, viene assegnato nei
casi di esproprio formale. Accanto a
queste fattispecie, che potremmo chiamare
“classiche”, in tema di articolo 1
protocollo n. 1 la Corte ha espresso il
suo interessamento verso altre situazioni
specifiche dell’ordinamento giuridico
italiano, come ad esempio
i riflessi sulla proprietà a
seguito della dichiarazione di
fallimento o la tutela del corrispettivo
professionale.
Alla luce di queste considerazioni
emerge la necessità per
gli operatori del diritto di avere
a loro disposizione un quadro chiaro
della situazione, oltre che la giurisprudenza
della Corte. A tal fine è importante
che essi abbiano la possibilità di
comprendere il ragionamento sottostante
a determinate decisioni prese in
passato o a quelle la Corte si appresta
a prendere.
L’Autore, valendosi della sua ampia e
variegata esperienza legale internazionalistica,
che proprio dalla Corte di
Strasburgo ha mosso i suoi primi passi,
svolge una disamina accurata di
ciascuno di questi aspetti, illustrando
nel dettaglio la ratio di talune decisioni
capitali e le loro conseguenze anche
in termini di effetti pratici delle sentenze.
Il fatto che il legislatore nazionale
si sia mostrato sordo a tali ripetuti
solleciti non può che rappresentare
un ulteriore stimolo per lumeggiare gli
indirizzi che la Corte europea enuncia:
anche per questo lo studio condotto
rappresenta un contributo fondamentale,
offrendo ai pratici il mezzo per sussumervi
le fattispecie con cui sono alle
prese, ed ai teorici il ragionamento da
seguire per soddisfare la precettistica
che da Strasburgo viene indirizzata al
Governo italiano per porre rimedio
alle più evidenti storture della legislazione
e dell’azione amministrativa nei
confronti dei suoi cittadini.

04 gennaio 2005

DEONTOLOGIA FORENSE. La deontologia dell'avvocato all'interno del processo (A. Ciavola su www.altalex.com)

La deontologia dell’avvocato all’interno del processo*

Avv. Antonino Ciavola


§ 1 – L’arte forense e la deontologia

Il modello di buon avvocato che cercherò di tratteggiare in questa breve nota non sarà esattamente conforme a quello ipotizzato dal legislatore del 1933.

Ed infatti, anche se la legge forense fondamentale è ancora il vecchio R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, a questa si sono affiancate e succedute norme (anche di derivazione comunitaria) che, in sostanza, hanno mutato la figura dell’avvocato; ed inoltre è irrimediabilmente cambiata quella prassi che, oggi come allora, governa in via prioritaria i nostri comportamenti quotidiani.

All’avvocato del passato era richiesto il possesso di una vasta cultura umanistica, e tale requisito oggi è scomparso, anche perché è venuta meno la riserva di iscrizione nella facoltà di giurisprudenza a favore dei soli giovani provenienti dai licei.

Resta però la necessità (oltre alla preparazione tecnica) di una cultura interdisciplinare che comporti l’attitudine ad apprendere, sia pure in sintesi e per concetti elementari, ogni altra scienza, al fine di potersi adeguare agli svariati aspetti dell’attività difensiva.

Possiamo quindi definire come arte forense quel complesso di conoscenze e di abilità che permettono all’avvocato di compiere una valutazione molto ampia dell’interesse dell’assistito, agendo a volte anche come catalizzatore dei suoi turbamenti, e – per dirla con Fazzalarii – riducendo la legge a misura di uomo, rendendola comprensibile al cittadino e consentendo così a quest’ultimo di effettuare le proprie scelte in piena consapevolezzaii.

Tutto questo, come ben si intuisce, è già deontologia; è cioè quella parte della filosofia che tratta l’origine, la natura e il fine del dovere, o più modernamente il complesso dei doveri inerenti a una particolare categoria professionaleiii.

Le norme deontologiche, pertanto, hanno una forte base etica, ma assumono, sul piano formale, natura di regole giuridiche obbligatorie, poichè si impongono con autorità e sono assistite da un sistema organico di sanzioni.

Sanzioni che possono avere un contenuto prevalentemente morale (avvertimento, censura) ma possono anche incidere sulla concreta capacità lavorativa di chi ne sia colpito (sospensione, cancellazione, radiazione)iv. [...]

03 gennaio 2005

PRIVACY. Gestione delle carte di "fedelta'", tv satellitare e interattiva, tecniche RFID e videotelefonini. Consultazione pubblica

La protezione dei dati nell'ambito di quattro temi di attualità:
gestione delle carte di "fedeltà", tv satellitare e interattiva, tecniche RFID e videotelefonini.

La consultazione pubblica indetta dal Garante



Il Garante ha definito le istruttorie preliminari relative a quattro tematiche per le quali è in procinto di adottare alcuni annunciati provvedimenti che riguardano le modalità di trattamento dei dati personali nei seguenti ambiti:

carte di "fedeltà" o tessere di "fidelizzazione"
televisione satellitare e interattiva
tecniche di Radio Frequency Identification (RFID: c.d. etichette intelligenti)
videotelefonini.

A completamento degli elementi acquisiti, l'Autorità intende avvalersi anche di eventuali altri elementi di valutazione attraverso la modalità della consultazione pubblica, che ha dato buoni frutti anche in altri contesti.

A tal fine, il Garante invita associazioni di utenti e consumatori, operatori nei settori interessati e singoli cittadini a far pervenire, nel quadro della consultazione, osservazioni, informazioni e commenti utili in merito ai quattro temi.

Si prega di inoltrare le comunicazioni, che non impegnano l'Autorità rispetto al merito, solo per posta elettronica all'indirizzo

sitoweb@garanteprivacy.it,

anche in unico file, entro il 15 gennaio 2005, indicando cortesemente nell'oggetto del messaggio il/i tema/i di riferimento.

La sinteticità dei contributi sarà utile per la loro migliore valutazione (dimensione standard suggerita per ciascuna scheda: una cartella formato A4).


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INFORMATIVA
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale od organi interni al riguardo competenti.
Gli interessati hanno diritto ai sensi dell'art. 7 del Codice, il cui testo è riportato su questo sito, di esercitare presso l'Ufficio del Garante (con sede in Roma, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186), anche mediante la suindicata casella di posta elettronica, alcuni diritti tra cui, in particolare, quello di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.


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La carte di "fedeltà" e i diritti degli interesssati

Da tempo si registra un utilizzo sempre più diffuso delle carte di "fedeltà" o tessere di "fidelizzazione" della clientela, le quali, spesso rilasciate gratuitamente presso punti vendita, centri o esercizi commerciali, consentono ai consumatori che vi aderiscono di usufruire di sconti o premi.

Le società che offrono tali carte o tessere anche elettroniche (catene di distribuzione, compagnie aeree, librerie, ecc.) raccolgono numerosi dati personali della clientela mediante, ad esempio, la distribuzione di moduli di adesione presso i diversi punti vendita in cui si effettuano gli acquisti. Ulteriori dati (relativi ai volumi di spesa, alla tipologia, alla quantità e al prezzo dei prodotti acquistati, agli sconti o buoni utilizzati, ai premi corrisposti ed ai punti accumulati, ecc.) sono non di rado acquisiti –da parte delle stesse società o tramite terzi- in relazione ai singoli acquisti effettuati.

In varie occasioni, attraverso lo studio analitico delle abitudini e delle scelte di consumo degli interessati, ed eventualmente dei loro gruppi familiari, vengono anche predefinite –a fini di profilazione- determinate categorie o gruppi di consumatori, abituali o meno, per orientare meglio scelte commerciali e di distribuzione dei prodotti, nonché per procedere ad un successivo invio di pubblicità "personalizzata".

Simili iniziative, fondate su cospicui trattamenti di informazioni di carattere personale devono avvenire nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003). In particolare, gli interessati devono essere pienamente ed agevolmente consapevoli del concreto uso dei dati che li riguardano, e degli strumenti posti a difesa dei loro diritti.

Il Codice è già applicabile alle carte di "fedeltà", ma le caratteristiche proprie del settore in esame pongono il problema dell'individuazione di specifiche modalità applicative.

Ciò premesso, il Garante invita i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni ed indicazioni, in particolare in merito ai seguenti punti:

esperienze, che meritano di essere segnalate, in merito alla prassi volta a rilasciare carte al cliente e a rendere possibile la fruizione dei relativi vantaggi (premi, sconti o buoni, speditezza nei pagamenti, ecc.) a seguito dell'accettazione da parte dello stesso dei diversi trattamenti dei dati personali che lo riguardano;
tipologie di dati personali richiesti al cliente ai fini del rilascio della carta "fedeltà";
attività di fidelizzazione della clientela realizzate mediante programmi e tecniche di profilazione e classificazione; modalità di acquisizione del consenso e possibilità che i profili relativi ai clienti, così elaborati, siano comunicati a terzi;
modalità di adempimento dell'obbligo dell'informativa agli interessati (anche con invio della modulistica eventualmente predisposta);
individuazione delle misure più idonee a soddisfare l'esigenza di ridurre al minimo l'utilizzo dei dati identificativi dei clienti, nonché dei casi in cui non è necessario il loro trattamento (ad es., qualora i dati siano trattati per effettuare studi ed indagini statistiche sui consumi, per i quali non sia necessario il riferimento all'identità degli interessati);
logica e metodologia di organizzazione, elaborazione e classificazione dei dati della clientela e di quelli relativi alla loro famiglia; aggregazione ai dati nominativi di informazioni di dettaglio sui consumi, oppure solo di dati aggregati;
tempi di conservazione dei dati personali dei clienti relativi alla gestione delle carte, programmi volti alla corresponsione degli sconti o dei premi, nonché alle altre finalità connesse alla profilazione della clientela;
parametri per differenziare i predetti tempi di conservazione (ad esempio, per tipologia di dati raccolti, in base alle esigenze tecniche concernenti le modalità di gestione degli stessi, nonché in relazione alle scelte effettuate dall'interessato, come ad esempio nel caso di mancato utilizzo della carta);
misure per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati di accesso, rettifica e aggiornamento di dati ai sensi degli artt. 7 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché per garantire un tempestivo ed adeguato riscontro alle relative richieste, con particolare riferimento al diritto di ottenere la conoscenza dei dati riguardanti anche l'eventuale profilo del consumatore, di opporsi all'utilizzo dei dati per scopi di profilazione o di invio di materiale pubblicitario e diritto di far cancellare i dati a seguito della revoca dell'adesione all'iniziativa.



Televisione satellitare, interattiva e altre nuove forme di televisione

Le tecnologie digitali comportano di giorno in giorno l'offerta di prodotti innovativi nell'ambito del settore televisivo.

Le nuove opportunità in crescente sviluppo (Pay per view, pay tv, video on demand, ecc.) comportano, anche su canali satellitari, la diffusa disponibilità di servizi a crescente carattere interattivo, offerti attraverso dispositivi di vario tipo connessi ad apparecchiature televisive.

In particolare, il combinato uso di decoder e di servizi telefonici rende più agevole la partecipazione degli utenti a rilevazioni, sondaggi, giochi e test, o l'accesso a servizi di telebanking o di telemedicina o di pubblico interesse che alcune amministrazioni pubbliche si accingono ad erogare (c.d. "T-government"), o ancora, l'acquisto di film o eventi sportivi che possono presupporre l'identificazione e l'autorizzazione dell'utente sulla base di particolari "carte identificative" (c.d. "smart card").

Il Codice in materia di protezione dei dati personali è applicabile a questi trattamenti, ma la novità del fenomeno e l'uso non corretto dei dati personali che potrebbe derivarne espone utenti e consumatori in conseguenza della raccolta sproporzionata e non garantita di opinioni, orientamenti, gusti, abitudini e, più generale, del loro profilo o della loro personalità.

Si rende necessario chiarire con quali specifiche modalità i dati personali debbano essere utilizzati in concreto per non violare la sfera privata e gli altri diritti e libertà fondamentali degli interessati.

La consultazione pubblica è riferita ai soli profili riguardanti il trattamento dei dati personali nell'ambito dei nuovi servizi della televisione digitale, tenendo presente che i dati personali non sono solo quelli anagrafici, e riguardano qualunque altra informazione fornita anche da, o tramite, dispositivi elettronici e che fornisca, comunque, un contributo conoscitivo relativo ai soggetti interessati.

Assume un particolare interesse la specificazione delle modalità e delle condizioni in base alle quali gli utenti e i consumatori possono essere adeguatamente informati sull'uso dei dati che li riguardano e sui conseguenti rischi, come pure l'individuazione dei tipi di dati che possono essere lecitamente trattati, dei tempi della loro eventuale conservazione e delle modalità per esprimere e revocare liberamente il consenso necessario o per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice. Di particolare interesse anche l'analisi di soluzioni operative, come le carte prepagate, che possono contribuire a contenere i rischi connessi al trattamento dei dati personali.




Il trattamento di dati personali nell'ambito della Radio Frequency Identification (RFID)

Di recente si è assistito ad una crescente diffusione delle tecniche di RFID (Radio Frequency Identification), basate sull'utilizzo di etichette intelligenti di riconoscimento (cd RFID tags) in grado di trasmettere e ricevere, con appositi lettori, segnali attraverso onde radio.

Tali tecniche possono rappresentare uno strumento utile per diverse finalità. La RFID può essere ad esempio impiegata per "tracciare" singole unità di prodotto nella catena di distribuzione dell'industria, per garantire una maggiore rapidità nelle operazioni commerciali, per prevenire furti e contraffazioni dei prodotti, per controllare accessi ad aree riservate, ecc.

Occorre tenere presenti le ripercussioni che l'utilizzo di tali tecniche può avere sui diritti delle persone e in special modo sulla protezione dei dati personali. Le cd. etichette "intelligenti" potrebbero esse stesse contenere dati personali, o rendere comunque identificabili gli interessati attraverso l'aggregazione con altre informazioni di carattere personale (si pensi, ad esempio, al loro impiego in esercizi commerciali ove sia possibile procedere all'incrocio dei dati relativi ai pagamenti effettuati dal cliente). Esse possono inoltre comportare la localizzazione dell'individuo che detiene l'oggetto su cui sono apposte, con notevoli conseguenze anche sulla libertà di circolazione delle persone. Ciò, tenendo conto anche del fatto che, in prospettiva, lo sviluppo tecnologico potrebbe incrementare la potenza dei sistemi di RFID rendendo possibile una "lettura" delle etichette anche a notevoli distanze.

I rischi per la vita privata dei cittadini possono accrescersi nel caso di una integrazione della stessa RFID con altre infrastrutture di rete (telefonia, Internet, ecc.).

Ulteriori pericoli per gli interessati possono derivare -specie, in prospettiva, con l'adozione di standard comuni- dalla possibilità che terzi non autorizzati "leggano" i contenuti delle etichette o intervengano sugli stessi (mediante, ad esempio, "riscrittura").

Ad oggi, si ha notizia, inoltre, dell'avvio di alcune tecniche di impianto di microchip RFID nel corpo umano e ciò per diverse finalità (allo scopo, ad esempio, di conservare e rendere all'occorrenza disponibili informazioni sullo stato di salute del paziente; al fine di verificare l'accesso a determinati luoghi riservati; oppure di garantire pagamenti rapidi in transazioni commerciali di vario tipo). Tale pratica impone una riflessione approfondita.

L'impiego della RFID, ove configuri un trattamento necessario di dati personali, deve avvenire nel rispetto del Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lg. n. 196/2003). Le caratteristiche proprie del settore in esame pongono il problema dell'individuazione di specifiche modalità applicative.

Può risultare quindi utile la raccolta di elementi di valutazione, in particolare sui seguenti profili:

Per quali scopi risulta effettivamente necessario impiegare di dati personali attraverso tecniche fondate sulla RFID?
Vi sono specifiche esperienze, che meritano di essere segnalate, in merito all'utilizzo di tecniche RFID che comportino un trattamento di dati personali?
Ove l'impiego di RFID comporti un trattamento di dati personali, come possono essere adeguatamente informati gli interessati?
Qualora, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, sia necessario che l'interessato presti il proprio il consenso al trattamento, con quali concrete modalità può essere raccolto tale consenso?
Con quali modalità l'interessato è in grado di revocare il consenso precedentemente dato?
Per quali finalità è giustificato utilizzare etichette RFID che siano attive anche al di fuori di esercizi commerciali (si pensi ad es. al caso di etichette -apposte su prodotti in vendita- in grado di rimanere attive anche oltre alla barriera-cassa)?
La possibilità di asportare l'etichetta costituisce uno strumento valido per la salvaguardia dei diritti delle persone? Quali vantaggi e svantaggi possono derivare dall'asportazione dell'etichetta?
La disattivazione dell'etichetta costituisce uno strumento valido per la salvaguardia dei diritti delle persone? Quali vantaggi e svantaggi possono derivare dall'asportazione dell'etichetta?
Quali garanzie possono essere adottate per assicurare che dopo la sua disattivazione l'etichetta non sia riattivata dal titolare del trattamento o da soggetti terzi?
Quali altre modalità tecniche, diverse dalla disattivazione e dall'asportazione dell'etichetta, possono essere adoperate per garantire i diritti degli interessati?
Quali sono i soggetti che devono incaricarsi di effettuare la disattivazione o l'asportazione dell'etichetta?
Fermo restando l'obbligo di approntare le misure di sicurezza dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, quali altre misure possono essere applicate in adempimento agli obblighi di legge?
Con quali modalità si può evitare che terzi -soprattutto nell'utilizzo di standard operativi comuni- leggano i contenuti delle etichette o possano intervenire sugli stessi?
Quali altre modalità è opportuno implementare al fine di garantire che l'impiego della RFID non comporti pericoli per la protezione dei dati relativi alle persone?



Videochiamate e diritti delle persone interessate

Il Garante ha già fornito in passato alcuni chiarimenti in ordine al corretto utilizzo di Mms e Sms anche in riferimento all'uso di apparecchiature telefoniche a fini esclusivamente personali.

È stato ora chiesto all'Autorità di fornire ulteriori delucidazioni in merito ad analoghe tematiche poste dall'utilizzo dei c.d. videotelefonini.

Come già ricordato dal Garante nel provvedimento del 12 marzo 2003, la disciplina sulla protezione di dati personali può risultare in larga parte inapplicabile ai casi in cui singole persone fisiche trattino i dati, con determinate modalità, per "fini esclusivamente personali". L'ordinamento, specie nell'ambito dei codici civile e penale o della legge sul diritto d'autore, prevede peraltro altre importanti garanzie.

Il Codice è invece applicabile quando le immagini sono destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (si pensi alla loro immissione in Internet anche a titolo personale e, a maggior ragione, per scopi informativi).

Chi utilizza i videotelefonini, anche per fini esclusivamente personali, deve rispettare comunque altri obblighi previsti dai codici civile e penale, in particolare dall'art. 10 del codice civile ("Abuso dell'immagine altrui") e dagli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore.

Altri divieti sanzionati penalmente riguardano alcuni aspetti del fenomeno quali l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora (art. 615-bis del codice penale); il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati suscettibili di offendere il destinatario (art. 594 del codice penale); le pubblicazioni oscene (art. 528 del codice penale); la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (art. 600-ter del codice penale; legge 3 agosto 1998, n. 269).

Prima di pronunciarsi sul trattamento dei dati personali effettuato in occasione delle c.d. "videochiamate", attualmente realizzate attraverso la rete Umts (Universal Mobile Telecommunication System), risulteranno utili eventuali altri elementi di riflessione sulle modalità di concreta tutela dei soggetti interessati connaturate a queste nuove forme di comunicazione.

PRIVACY. Sanzioni a 11 Asl per trattamenti non trasparenti (nl. 234/2004, www.garanteprivacy.it)

Garante per la protezione dei dati personali - Sito ufficiale

Sanzioni a 11 Asl per trattamenti non trasparenti
Dalle ispezioni del Garante sono emersi vari trattamenti di dati genetici e sulla salute che le strutture non avevano comunicato all’Autorità


Sedici sanzioni amministrative già contestate per omessa o ritardata notificazione di trattamenti di dati particolarmente delicati, al termine di un nuovo ciclo di ispezioni disposte dall’Autorità e curato dal Nucleo funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza nei confronti di aziende sanitarie locali, laboratori di analisi e società di lavoro interinale. Alcuni provvedimenti di blocco del trattamento sono in fase di adozione affinché i trattamenti di dati non proseguano fino a quando non saranno regolarizzati. Le contestazioni potrebbero aumentare perché per altri casi si stanno ancora svolgendo accertamenti.

Entro il 30 aprile 2004, tutte le società e gli organismi pubblici che effettuano trattamenti di dati genetici, biometrici, dati sullo stato di salute, sulla vita sessuale, sulle adesioni politiche, convinzioni religiose, etnia, avrebbero dovuto inoltrare al Garante, per via telematica, la notifica di tali trattamenti. Chi non ha provveduto agli adempimenti che il Codice prescrive al fine di trasparenza nei confronti degli interessati rischia di essere sanzionato anzitutto con il pagamento di una somma che va da un minimo di diecimila a sessanta mila euro e con la pubblicazione su uno o più giornali del provvedimento. La notificazione al Garante, infatti, non è una “mera formalità”, ma un preciso obbligo.

L’opera di semplificazione degli adempimenti introdotta dal Codice sulla protezione dei dati personali in vigore dal primo gennaio 2004, ha ristretto la notificazione all’Autorità ai soli casi delicati espressamente indicati nel Codice e desumibili anche dal provvedimento di esonero del Garante del il 31 marzo scorso. I casi in esame dovevano essere però notificati, trattandosi di trattamenti di dati particolarmente delicati. Più della metà delle trenta società sottoposte a verifiche non sono risultate invece in regola con la normativa. Si tratta in prevalenza di Asl, (11 sulle dodici controllate), di laboratori di analisi (3 sui tre controllati), di una società di lavoro interinale e di una banca.

Altre conseguenze potranno derivare dall’inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge disposta dal codice. L’attività ispettiva, disposta dal Garante nei confronti di alcune categorie di soggetti che per il tipo di attività svolta potrebbero effettuare trattamenti di dati per i quali è richiesta la notificazione, è stata delegata al Nucleo funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza - unità specializzata che collabora con l’Autorità - che ha eseguito gli accertamenti presso le varie società ed ha proceduto alla contestazione diretta delle sanzioni amministrative nei casi in cui sono state rilevate violazioni.

Le società che hanno ricevuto la contestazione possono peraltro avvalersi della possibilità dell’oblazione, prevista dalla legge, versando il doppio del minimo della sanzione pari a ventimila euro, estinguendo in questo modo l’illecito amministrativo, oppure contestarla inviando memorie difensive al Garante. In questo ultimo caso, però, se l’Autorità ritiene comunque fondato l’accertamento determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese. Resta comunque ferma la necessità che i trattamenti siano pienamente regolarizzati per essere proseguiti.

Ulteriori ispezioni sulla notificazione sono in programma nei prossimi mesi.
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